Inammissibile il ricorso pensionistico privo di previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 233 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il ricorso è inammissibile quando si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. L’onere della previa domanda amministrativa opera come condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la sua assenza preclude l’esame di ogni ulteriore questione di merito. La declaratoria di inammissibilità per difetto della condizione di procedibilità impedisce pertanto al giudice di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale, anche quando essa sia fondata su una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Il Fatto

Alcuni ex docenti, collocati in quiescenza in anni diversi, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito e l’INPS per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. La pretesa si fonda sul riconoscimento della maggiorazione RIA (retribuzione individuale di anzianità) nel triennio 1991-1993, conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51 della legge n. 388/2000 resa dalla Corte costituzionale n. 4 dell’11 gennaio 2024. I ricorrenti chiedono l’attribuzione delle differenze pensionistiche ed economiche maturate, oltre alla regolarizzazione contributiva e agli interessi legali.

Costituendosi, l’INPS ha eccepito l’inammissibilità delle domande per assenza di una efficace e utile diffida ai sensi dell’art. 153, lett. b), cod. giust. cont., rilevando che spettava all’amministrazione l’aggiornamento dei dati necessari alla riliquidazione. All’udienza di discussione la difesa dei ricorrenti ha fatto acquiescenza all’eccezione, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta in via preliminare l’eccezione dell’INPS sull’inammissibilità del ricorso per assenza della previa domanda amministrativa. Richiama l’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., secondo cui i ricorsi pensionistici sono inammissibili quando propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere.

La Corte rileva che la difesa dei ricorrenti non ha prodotto in atti alcuna domanda amministrativa con lo stesso petitum e la stessa causa petendi oggetto del giudizio. Nel corso dell’udienza la stessa difesa ha prestato acquiescenza all’eccezione sollevata dall’INPS.

Su queste basi il giudice dichiara inammissibile il ricorso per assenza della previa domanda amministrativa richiesta dall’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., con conseguente preclusione dell’esame di ogni ulteriore questione di merito. La pronuncia resta quindi sul piano processuale: la questione sostanziale relativa alla maggiorazione RIA non viene scrutinata.

Il giudizio, definito su questione preliminare di rito, comporta la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 31, comma 3, cod. giust. cont. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in applicazione del principio di gratuità del giudizio pensionistico sancito dall’art. 10 della legge n. 533/1973. La Corte dichiara altresì la contumacia del Ministero ritualmente evocato e non costituitosi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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