Nessuna colpa grave del funzionario per bando illegittimo del RUP (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 33 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale per danno indiretto derivante da condanna alle spese di un giudizio amministrativo, il funzionario con posizione organizzativa che presiede il seggio di gara non risponde del danno quando la lex specialis presentava un testo ambiguo e non palesemente illegittimo. La decisione finale sulla documentazione amministrativa spetta al R.U.P., cui le linee guida ANAC n. 3 attribuiscono funzione di controllo, coordinamento e adozione delle decisioni conseguenti. Il dovere di rimostranza di cui all’art. 17 d.P.R. n. 3/1957 non è configurabile in assenza di un rapporto gerarchico e di un ordine impartito dal superiore. La colpa grave richiede intensa negligenza o macroscopica violazione di norme, non la mera adesione a una clausola di bando redatta da altri.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio due dipendenti della Provincia di Piacenza per un danno erariale indiretto di € 4.918,24. La somma corrisponde alla condanna alle spese liquidata dal TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, n. 159/2020, che aveva annullato l’esclusione di un raggruppamento temporaneo di professionisti da una gara per la progettazione definitiva. La Provincia aveva poi riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 267/2000.
La pretesa era ripartita al 70% a carico del R.U.P., autore del bando e dei provvedimenti impugnati, e al 30% a carico della funzionaria con posizione organizzativa che aveva presieduto il seggio di gara. Il primo ha accettato l’addebito in misura ridotta nel rito monitorio, con cancellazione della causa dal ruolo nei suoi confronti. Il giudizio è proseguito solo verso la seconda convenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che la responsabilità erariale richiede quattro elementi: l’elemento soggettivo, il rapporto di servizio, il nesso di causalità e il danno. Rapporto di servizio e danno indiretto risultano incontestati. La decisione si concentra sugli altri due.
Quanto alla colpa grave, la Corte richiama i criteri della giurisprudenza delle Sezioni Riunite: intensa negligenza, sprezzante trascuratezza dei doveri, macroscopica violazione delle norme. La convenuta si trovava davanti a un disciplinare ambiguo, che al punto 7.1 richiedeva l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri e al punto 7.4 quella all’Albo degli Architetti. Il TAR lo ha qualificato come testo contraddittorio, non come bando palesemente illegittimo. Di fronte a un’ambiguità di tal genere la responsabile del seggio non poteva percepire con immediatezza l’illegittimità.
La Corte esclude anche il nesso causale. Le linee guida ANAC n. 3, attuative del d.lgs. n. 50/2016, prevedono che il R.U.P. si occupi della documentazione amministrativa o, quando esiste un seggio ad hoc, eserciti un controllo e adotti le decisioni conseguenti. Nella specie i provvedimenti di esclusione e di diniego di autotutela recano la firma del solo R.U.P.; il seggio aveva dapprima ammesso il raggruppamento con riserva.
Quanto al dedotto dovere di rimostranza fondato sull’art. 17 d.P.R. n. 3/1957, la Corte lo ritiene inconferente. Manca la prova della dipendenza gerarchica dal R.U.P.; spettava al R.U.P. interpretare il bando che aveva redatto; la lex specialis vincolava il seggio; l’esclusione fu disposta dal R.U.P. Il giudizio sulla condotta causativa va valutato ex ante e non ex post.
La domanda attorea è respinta, con assoluzione della convenuta per assenza di colpa grave e di nesso causale, e con compenso al difensore di € 2.200,00 oltre accessori, posto a carico della Provincia di Piacenza.
Nota della Redazione
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