Partecipazione universitaria a società consortile PNRR e controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 14 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere motivato previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP (d.lgs. n. 175 del 2016) non ravvisa elementi ostativi alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata da parte di un’università quando l’operazione è strumentale a un partenariato esteso finanziato nel quadro del PNRR. La funzione di controllo impone di verificare la competenza dell’organo, i requisiti contenutistici dell’atto, l’analitica motivazione sulla necessità della società e sulla sostenibilità finanziaria, nonché la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La sostenibilità finanziaria va apprezzata sotto il profilo oggettivo, quale capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, e sotto il profilo soggettivo, quale incidenza sul bilancio dell’ente. Ove l’iniziativa sia prevista dallo stesso avviso di finanziamento, non occorre raffrontare la scelta con le alternative dell’internalizzazione o dell’affidamento a terzi.
Il Fatto
L’Università degli studi di Firenze ha approvato, con delibera del Consiglio di amministrazione, l’adesione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata destinata a operare come HUB di un partenariato esteso nel settore delle attività spaziali. L’iniziativa si colloca nell’ambito di un avviso ministeriale attuativo di una misura del PNRR, cui ha fatto seguito uno specifico bando dell’Agenzia Spaziale Italiana, che ha ammesso a finanziamento il programma di ricerca con un contributo di ottanta milioni.
Poiché la compagine comprende soggetti pubblici collocati in diverse regioni, il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha trasmesso l’atto alle Sezioni riunite in sede di controllo, richiamando il principio di diritto della deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. La questione arriva così al controllo di conformità dell’atto deliberativo ai parametri dell’art. 5 TUSP.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite affermano anzitutto la propria competenza in deroga all’ordinario riparto dell’art. 5, comma 4, TUSP, richiamando il principio della pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: rientrano nella sfera delle Sezioni riunite le operazioni di partenariato esteso attuate secondo le linee guida ministeriali, che comportino la costituzione di una società consortile da parte di una pluralità di enti pubblici insistenti su diverse Sezioni regionali. Nel caso concreto le condizioni sono ritenute integrate, perché l’iniziativa nasce da un avviso attuativo di una misura del PNRR e coinvolge soci pubblici distribuiti sul territorio nazionale.
Nel merito, la Corte verifica il rispetto dell’art. 7 TUSP: la partecipazione risulta autorizzata da specifica delibera dell’organo amministrativo dell’ente, come richiesto per i soggetti universitari, e l’atto contiene gli elementi essenziali dell’atto costitutivo, oltre allo statuto e al modello di patto parasociale. Quanto alla discrasia tra durata societaria e orizzonte del progetto, non esplicitata nell’atto, la Corte la ritiene superabile in una visione unitaria dell’operazione, richiamando le argomentazioni istruttorie del soggetto promotore.
Sui vincoli tipologici e finalistici, la società consortile a responsabilità limitata rientra nei tipi consentiti dall’art. 3 TUSP, mentre l’art. 4-bis TUSP riconduce espressamente le attività di ricerca realizzate nel quadro del PNRR tra quelle perseguibili dalle amministrazioni. La scelta del modello societario è adeguatamente motivata, anche in ragione dell’autonomia patrimoniale perfetta.
La Corte esamina poi la sostenibilità finanziaria secondo la duplice accezione già delineata nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Sul piano oggettivo, il Business plan proietta margini operativi e risultati di gestione positivi e flussi di cassa netti positivi; l’assenza di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività non è ritenuta pregiudizievole, data la struttura semplice del documento e la tipologia dell’attività. Sul piano soggettivo, la quota di capitale a carico dell’Ateneo è esigua e trova copertura in un apposito fondo di bilancio. Quanto alla convenienza economica, la Corte chiarisce che essa non coincide con la redditività lucrativa, ma investe la funzionalità della soluzione rispetto agli obiettivi e il corretto impiego delle risorse; poiché la creazione di un autonomo soggetto consortile era prevista dallo stesso avviso, non si pone un raffronto con le alternative gestionali. Infine, sugli aiuti di Stato, la Corte prende atto che il bando è fonte di derivazione comunitaria e reca norme puntuali di conformità. Il parere non ravvisa elementi ostativi.
Nota della Redazione
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