Riduzione di sequestro conservativo convertito in pignoramento: difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 32 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte ipso iure in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene una sentenza di condanna esecutiva, con la conseguente apertura del processo esecutivo, di cui il pignoramento costituisce il primo atto. Da tale momento la cognizione delle questioni inerenti alla procedura esecutiva, comprese le istanze di riduzione del vincolo e di cancellazione dell’ipoteca, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. La Corte dei conti è pertanto carente di giurisdizione, non essendo configurabile alcun vuoto di tutela che giustifichi un ampliamento della giurisdizione contabile, né potendo trovare applicazione la clausola residuale dell’art. 172, lettera d), c.g.c., quale norma di chiusura esperibile solo in assenza di idonei mezzi di protezione.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativo-contabile inerente a indebiti rimborsi di spese, ha proposto istanza per la riduzione del sequestro conservativo e dell’ipoteca giudiziale iscritti a favore della Regione Emilia-Romagna. Il sequestro, disposto in via cautelare con provvedimento del 2015 e confermato da ordinanza della Sezione, aveva riguardato due unità immobiliari; a esso aveva fatto seguito l’iscrizione ipotecaria su un complesso più ampio di beni.
L’istante ha dedotto la sproporzione tra il valore degli immobili vincolati e il credito residuo, quantificato in € 8.065,27 a seguito della sospensione dell’assegno vitalizio, chiedendo che i vincoli fossero ridotti al solo immobile ritenuto capiente. La Procura contabile ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte, per essere il sequestro destinato a convertirsi in pignoramento con la sentenza di condanna esecutiva. La questione è così giunta alla Sezione in composizione collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione dell’istanza e dalla sua collocazione temporale. Il sequestro conservativo, per espressa previsione dell’art. 80 d.lgs. n. 174/2016, si converte in pignoramento ai sensi e per gli effetti dell’art. 686 c.p.c. La conversione opera ipso iure al momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, facendo iniziare il processo esecutivo.
Da tale conversione discende il riparto di giurisdizione. La cognizione delle questioni inerenti al procedimento di esecuzione relativo a crediti di somme di denaro spetta al giudice ordinario, cui compete anche l’adozione dei provvedimenti preordinati alla declaratoria di inefficacia del pignoramento e alla cancellazione della trascrizione, ex art. 562 c.p.c. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile consolidata sul punto, tra cui la Sez. Piemonte n. 4/2021 e la Sez. Puglia n. 577/2015, che già avevano affermato l’esclusiva competenza del giudice dell’esecuzione una volta convertitosi il vincolo.
Il sistema del codice della giustizia contabile conferma l’impostazione. L’art. 216 c.g.c. affida l’esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di rito al giudice ordinario; l’art. 79 c.g.c. distingue nettamente la fase cautelare da quella esecutiva, per la quale rinvia alla disciplina processualcivilistica. La Sezione esclude che possa soccorrere la clausola residuale dell’art. 172, lettera d), c.g.c., che esige una precisa interpositio legislatoris e opera quale norma di chiusura del sistema delle tutele, inapplicabile ove sussistano mezzi di protezione coerenti con il canone di effettività della tutela davanti al giudice ordinario. Da qui la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, con assorbimento degli ulteriori profili e integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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