Non luogo a provvedere per resa del conto dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 35 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, la mancata presentazione del conto giudiziale entro il termine perentorio assegnato all’agente contabile non conduce automaticamente all’applicazione della sanzione pecuniaria e alla compilazione d’ufficio. Quando il deposito dei conti interviene successivamente, per un disguido organizzativo dell’ente impositore, e le giustificazioni dell’Amministrazione risultano adeguate, non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 141, comma 7, c.g.c. e il giudizio si definisce con non luogo a provvedere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto demandate al Magistrato relatore ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio per resa di conto è stato iscritto a seguito di ricorso del Procuratore Regionale nei confronti di chi, quale titolare di una struttura ricettiva, era stato qualificato agente contabile del Comune per la riscossione dell’imposta di soggiorno. Con decreto era stato assegnato all’agente il termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo a più annualità e al Comune quello di trenta giorni per il deposito presso la Segreteria.
Trascorso inutilmente il termine, l’agente era stato sanzionato con l’art. 141, comma 6, c.g.c. e si era disposta la compilazione d’ufficio dei conti. Successivamente il Comune comunicava che i conti erano stati presentati nei termini dall’agente; il Giudice revocava la sanzione e l’ordine di compilazione d’ufficio, disponendo un’istruttoria sulle ragioni del proprio ritardo.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda le conseguenze del deposito tardivo dei conti giudiziali da parte dell’ente e la sorte del giudizio quando l’inadempimento dell’agente risulti insussistente. Il Giudice muove dalla revoca dei provvedimenti sanzionatori, adottata in relazione all’avvenuta presentazione dei conti entro il termine assegnato.
Resta il ritardo del Comune nel deposito presso la Segreteria, superiore ai trenta giorni concessi. L’istruttoria ha accertato che il ritardo è derivato da un errore nella gestione informatica del portale dedicato all’imposta di soggiorno, privo della funzione di notifica dell’avvenuta presentazione del conto. L’ente ha rappresentato gli interventi correttivi già adottati e programmati.
Su queste basi, considerate le giustificazioni dell’Amministrazione e le conclusioni del Pubblico Ministero, il Giudice esclude che sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 141, comma 7, c.g.c. e definisce il giudizio con pronuncia di non luogo a provvedere.
La decisione lascia impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al Magistrato designato relatore ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c., con richiamo a precedenti delle Sezioni giurisdizionali per il Veneto e la Campania. Nulla è disposto per le spese; gli atti sono rimessi al Magistrato relatore del conto giudiziale.
Nota della Redazione
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