Responsabilità del medico per errata diagnosi e prescrizione di farmaco tossico (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 30 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il medico dipendente che, in difformità dai criteri diagnostici di riferimento, formuli una diagnosi erronea e prescriva conseguentemente un trattamento farmacologico controindicato e altamente tossico risponde a titolo di colpa grave del danno erariale indiretto subito dall’azienda sanitaria per il risarcimento corrisposto al paziente. Sussiste il nesso causale tra condotta del sanitario e pregiudizio economico dell’ente quando il pagamento transattivo del sinistro sia eziologicamente ricollegabile alla prescrizione inadeguata. La legge 8 marzo 2017, n. 24 non si applica ai fatti generatori del danno commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, non assumendo rilievo la circostanza che il danno si sia attualizzato in epoca successiva. Il sanitario che, convenuto in giudizio, si limiti a negare in termini di difetto assoluto di prova i fatti costitutivi della pretesa, senza allegare e provare i fatti impeditivi, non assolve all’onere probatorio su di lui gravante.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale un dirigente medico in servizio presso l’azienda sanitaria locale, per il danno erariale indiretto derivato al predetto ente dal risarcimento corrisposto a una paziente a seguito di transazione. Secondo l’accusa, il sanitario aveva diagnosticato erroneamente una artropatia psoriasica, mentre la paziente era affetta da fibromialgia e artrosi polidistrettuale, e aveva impostato una terapia a base di Methotrexate, farmaco tossico e controindicato per le patologie effettive, con insorgenza di effetti collaterali e di uno stato di prostrazione psico-fisica. Da qui la richiesta di condanna al risarcimento, con rivalutazione e interessi.

Il convenuto eccepiva in via preliminare la decadenza della Procura dall’azione, per essere la citazione intervenuta oltre il termine annuale dal pagamento transattivo, e contestava nel merito il difetto assoluto di prova circa la prescrizione del farmaco, il trattamento della paziente, gli effetti collaterali e lo stesso danno iatrogeno.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge l’eccezione preliminare di decadenza. L’art. 9 della legge n. 24/2017 è norma di natura processuale, ma la decadenza ivi prevista riguarda la distinta azione di rivalsa disciplinata dai primi quattro commi, non l’azione di responsabilità amministrativa di cui al quinto comma, con la conseguenza che il relativo capoverso non trova applicazione nella specie.

La Corte richiama poi il consolidato orientamento della Corte di cassazione, recepito dalla giurisprudenza contabile, secondo cui le disposizioni della legge 8 marzo 2017, n. 24 non si applicano ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, nemmeno rispetto ai rapporti sorti prima ma ancora in corso, non potendo lo ius superveniens incidere in termini modificativi sulla disciplina del fatto generatore del danno. Né assume rilievo che il danno erariale indiretto si sia attualizzato in data successiva, richiamandosi sul punto Sez. II, 11 settembre 2020 n. 210.

Nel merito il collegio condivide le valutazioni medico-legali espresse nel giudizio civile risarcitorio. Non risultano soddisfatti i criteri diagnostici della letteratura di riferimento per l’artropatia psoriasica e la prescrizione del Methotrexate si rivela erronea. Il nesso causale è indiscutibile, essendo accertata la somministrazione del farmaco in relazione a una patologia erroneamente determinata. Gli effetti collaterali furono tuttavia minori: la sospensione del farmaco e l’assunzione di FANS determinarono un miglioramento, con danno di tipo lieve e transitorio.

Quanto all’onere probatorio, i fatti costitutivi non sono stati smentiti dal convenuto, che si è limitato a negarli in termini di difetto assoluto di prova, senza fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Sotto il profilo soggettivo, la condotta è inquadrata in una sostanziale imprudenza del reumatologo di notevole esperienza e integra la colpa grave, per aver prescritto un trattamento controindicato e altamente tossico senza rivalutare la paziente prima del percorso terapeutico.

La Corte accerta pertanto la responsabilità amministrativa del sanitario e lo condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 13.375,44, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi e spese di giudizio liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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