Ricongiunzione contributiva gratuita per il personale dell’ente soppresso (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 72 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di soppressione di un ente pubblico con trasferimento del personale ad altro ente pubblico, la ricongiunzione dei periodi assicurativi avviene d’ufficio presso la gestione previdenziale dell’ente di destinazione e senza oneri per il lavoratore, ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge n. 29/1979. La natura privatistica della disciplina del rapporto di lavoro intercorso con l’ente soppresso non esclude la qualificazione pubblicistica del rapporto, quando il lavoratore sia inserito nella struttura istituzionale dell’ente e il rapporto inerisca ai fini istituzionali dell’ente stesso. L’istanza deve essere presentata in costanza di servizio, ma l’erroneo richiamo dell’art. 2 legge n. 29/1979 nella domanda non impedisce all’amministrazione di procedere d’ufficio alla ricongiunzione gratuita.
Il Fatto
Il ricorrente, operaio forestale, prestava servizio presso l’Azienda Regionale delle Foreste dell’Emilia-Romagna, prima con contratto a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, fino alla soppressione dell’Azienda disposta con legge regionale. Per effetto di tale soppressione il lavoratore transitava, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna.
In costanza di servizio presentava domanda di ricongiunzione dei contributi. L’INPDAP emetteva un provvedimento di ricongiunzione onerosa, richiedendo un versamento di importo rilevante. Il lavoratore pagava in unica soluzione per evitare ulteriori costi, quindi impugnava il provvedimento. L’INPS respingeva il ricorso amministrativo, ritenendo privatistico il pregresso rapporto. Di qui il giudizio davanti alla Corte dei conti, volto a ottenere l’accertamento del diritto alla ricongiunzione gratuita e la restituzione della somma versata.
La Motivazione della Corte
Il giudice individua la questione nella spettanza della ricongiunzione gratuita ex art. 6 legge n. 29/1979, in luogo di quella onerosa ex art. 2 della stessa legge. La tutela apprestata dalla norma mira a evitare che la soppressione dell’ente di provenienza si traduca in un pregiudizio per il dipendente e che questi perda anzianità contributiva. La giurisprudenza richiede che l’istanza sia presentata in costanza di servizio: circostanza verificatasi nella specie.
La Corte ritiene irrilevante il mancato riferimento all’art. 6 nella domanda di ricongiunzione. Poiché il lavoratore ha agito in costanza di servizio, l’amministrazione avrebbe potuto procedere d’ufficio a riconoscere la gratuità della ricongiunzione. Parimenti irrilevante è la mancata segnalazione da parte della Regione.
Quanto alla dedotta natura privatistica del rapporto con l’ARF, la Corte la ritiene smentita. Richiama la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 83/2007, secondo cui la disciplina privatistica è mera modalità di regolazione del rapporto e non svincola il lavoratore dall’inserimento nella struttura dell’ente datore di lavoro. Né la legge istitutiva dell’Azienda né quella di soppressione qualificano il rapporto in senso privatistico.
La Corte richiama inoltre la Cass. n. 19477/2015, che riconosce al personale degli enti soppressi transitato ad altro ente pubblico il diritto al calcolo unitario dei periodi prestati, e la Corte cost. n. 498/1995, che sancisce il principio di unicità del rapporto in caso di novazione soggettiva connessa alla soppressione degli enti. La qualificazione pubblicistica del rapporto risulta confermata anche dalla documentazione prodotta.
Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarato il diritto alla ricongiunzione gratuita, con annullamento degli atti emessi ex art. 2 e condanna dell’INPS alla restituzione della somma versata, oltre interessi legali dalla data della domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dei giudizi di lavoro.
Nota della Redazione
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