Appello pensionistico ammesso solo per vizio di motivazione apparente (Corte dei Conti Sez. III App. n. 204 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica l’appello è limitato ai motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c.. Le questioni medico-legali costituiscono questioni di fatto e possono essere dedotte in appello solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. Integra violazione di legge, sotto forma di vizio motivazionale, la decisione che neghi l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio senza specificarne le ragioni e che aderisca in modo immotivato al parere del consulente, omettendo di esaminare le controdeduzioni tecniche di parte. In tal caso la sentenza è nulla perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, con conseguente rimessione degli atti al giudice di primo grado.

Il Fatto

L’appellante, figlio maggiorenne del dante causa deceduto, ha chiesto in primo grado l’annullamento della determinazione con cui l’INPS aveva rigettato la domanda di pensione ai superstiti in qualità di orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro. Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, ritenendo non dimostrata l’inabilità sulla base del verbale della Commissione medica di verifica e valorizzando alcuni indici di residua capacità lavorativa, quali il conseguimento della patente di guida e della laurea in filosofia.

Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto appello, censurando l’errata applicazione dell’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, nonché il mancato esperimento della consulenza tecnica d’ufficio richiesta. L’INPS ha resistito chiedendo il rigetto, deducendo la natura di fatto delle questioni e la loro inammissibilità in appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici limita l’appello ai motivi di diritto. Richiamando le Sezioni riunite n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000, il Collegio ricorda che il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. Le questioni medico-legali, qualificate come questioni di fatto, seguono il medesimo regime.

Il Collegio osserva che l’appellante aderisce alla scelta del primo giudice di applicare l’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973, sebbene la materia sia stata innovata dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, che ha esteso la disciplina previdenziale dell’A.G.O. alle forme esclusive e sostitutive. Tale profilo non è oggetto di appello e la scelta resta immutata.

Le censure dell’appellante vengono allora riqualificate come vizio motivazionale. Esse sono fondate, poiché il primo giudice, negando la consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova senza disporre ulteriori accertamenti medico-legali e senza specificare le ragioni del rigetto. Ha inoltre aderito al parere del consulente senza esaminare le controdeduzioni tecniche di parte, deducendo la normalità del comportamento nella vita quotidiana senza esplicitare le ragioni della deduzione.

Richiamando la giurisprudenza della Corte, viene ribadito che il giudice, a maggior ragione quando non dispone la consulenza tecnica d’ufficio, è tenuto a esaminare espressamente le controdeduzioni di parte. Il rigetto dell’istanza deve essere motivato e giustificato dalla concreta possibilità di risolvere i problemi tecnici con criteri certi. L’art. 97, comma 5, c.g.c. garantisce il contraddittorio tecnico nella fase conclusiva della consulenza, profilo del tutto assente nel giudizio di prime cure.

Ne deriva un errore di diritto sotto forma di carenza motivazionale. In accoglimento dell’appello, la sentenza è annullata e gli atti sono rimessi al giudice di primo grado in diversa composizione ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., che provvederà anche sulle spese del grado. Nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità dei giudizi previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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