Dichiarazioni non veritiere nella DSU e giurisdizione contabile sul reddito di cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 77 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni non veritiere rese nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini del reddito di cittadinanza, con particolare riferimento alla composizione del nucleo familiare e ai dati patrimoniali e reddituali, non consentono all’ente erogatore di valutare la spettanza del beneficio e integrano danno erariale. Le condizioni di legge per la concessione del rdc devono sussistere cumulativamente al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione. La loro alterazione fa sorgere la responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Sul piano soggettivo è sufficiente la consapevolezza della non veridicità delle dichiarazioni, desumibile dalla macroscopicità delle omissioni.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale conveniva in giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, la percettrice del reddito di cittadinanza per l’illegittima percezione del beneficio. I militari della Guardia di finanza accertavano l’erogazione indebita di euro 7.365,00, corrisposti dall’INPS tra novembre 2020 e gennaio 2022. L’accertamento si fondava sulle dichiarazioni non veritiere contenute nella modello DSU del 14.10.2020.
Con invito a dedurre notificato il 16 novembre 2023 la Procura rendeva noti gli elementi essenziali della contestazione, oggettivi e soggettivi. La parte invitata non svolgeva attività difensiva e non si costituiva in giudizio. La causa perveniva così alla decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto la contumacia della convenuta, regolarmente citata, e afferma la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, rilevabile anche d’ufficio, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni di Appello.
Nel merito la Corte ricostruisce i parametri dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 4/2019, distinguendo requisiti soggettivi e oggettivi. Le condizioni di legge si articolano su un triplice piano: il riconoscimento del rdc ai nuclei familiari, il calcolo di quanto dovuto sulla base della scala di equivalenza, l’individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi del patto per il lavoro e del patto per l’inclusione sociale. La corretta indicazione dei componenti del nucleo familiare incide sulla determinazione dell’ISEE e sul valore-soglia reddituale.
La Corte rileva che la DSU ometteva di indicare i conviventi, non compilava il quadro patrimoniale e dichiarava un reddito di soli 108,00 euro, omettendo i redditi da lavoro dipendente del convivente pari a euro 54.737,00. Il reddito familiare complessivo, pari a euro 54.845,00, non avrebbe consentito l’accesso al beneficio, superando la soglia dell’art. 2, co. 1, lett. b), n. 4), d.l. n. 4/2019.
Le dichiarazioni non veritiere, alterando la valutazione dell’ente erogatore sulla spettanza del beneficio, danno luogo alla revoca con efficacia retroattiva e all’obbligo di restituzione di tutti gli emolumenti percepiti, ai sensi dell’art. 7, co. 4, d.l. n. 4/2019. Lo sviamento dalle finalità di pubblico interesse integra danno erariale, con radicamento della giurisdizione contabile, come affermato da Cass. S.U. civili n. 13245/2020 e n. 24899/2020.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa la piena consapevolezza della condotta, desunta dalla macroscopica difformità rispetto al modello richiesto, dall’inequivocabilità del dato normativo e dalla disponibilità delle informazioni patrimoniali e reddituali. La quantificazione operata dalla Procura è ritenuta scevra da vizi. Alla condanna consegue la rivalutazione monetaria e gli interessi legali; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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