Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale su aliquota pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 43 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riliquidazione del trattamento pensionistico dei militari cessati dal servizio con il sistema misto, l’avvenuto ricalcolo d’ufficio della pensione da parte dell’ente previdenziale, in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è compatibile con l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, che presuppone una pronuncia sulla fondatezza della domanda: la circostanza che il ricorso sia stato depositato dopo la pronuncia delle Sezioni Riunite non giustifica la condanna dell’ente alle spese, specie in presenza di un massivo sforzo di adeguamento delle posizioni previdenziali.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo Maggiore, cessava dal servizio con diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2019, calcolato con il sistema misto, avendo un’anzianità di diciassette anni e un mese di servizio al 31 dicembre 1995.

La pensione era liquidata dall’INPS senza l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo, il ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione pro-quota con l’aliquota ex art. 54, o in subordine con l’aliquota di rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, oltre alla condanna dell’INPS al pagamento delle differenze arretrate.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, l’INPS depositava memoria richiamando la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e provvedeva al ricalcolo d’ufficio del trattamento pensionistico, corrispondendo quanto spettante con il cedolino di dicembre 2023. L’ente eccepiva quindi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

All’udienza, il difensore del ricorrente dava atto dell’avvenuto pagamento e aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma insisteva per la condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale, essendo il ricorso depositato dopo la pronuncia delle Sezioni Riunite del 2021.

La Corte non accoglie tale prospettazione. Il diritto azionato è stato integralmente soddisfatto dall’attività d’ufficio dell’ente previdenziale, che ha proceduto al ricalcolo in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite. L’accoglimento della domanda è avvenuto in via amministrativa, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia giurisdizionale.

Quanto alle spese, il difensore dell’INPS faceva presente lo sforzo a cui l’ente aveva dovuto far fronte per l’adeguamento massivo delle posizioni previdenziali. La Corte, valutati questi elementi, ritiene di compensare integralmente le spese tra le parti, escludendo la condanna dell’ente previdenziale.

Il provvedimento si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, senza pronuncia sul merito della questione relativa all’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La decisione è stata assunta in composizione monocratica nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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