Cessata materia del contendere su aliquota pensionistica militare e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 100 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento con l’aliquota più favorevole prevista per il personale militare, la cessata materia del contendere va dichiarata quando l’INPS abbia medio tempore applicato la diversa aliquota sull’intera quota retributiva e abbia corrisposto gli arretrati, senza che il ricorrente contesti l’intervenuto soddisfacimento della pretesa. Le competenze legali sono compensate, in ragione delle recenti pronunce delle Sezioni riunite, nulla essendo dovuto per le spese di giudizio. La domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione resta assorbita.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare, ha adito la Corte dei conti lamentando che l’INPS aveva liquidato il trattamento pensionistico applicando l’aliquota prevista per il personale civile, di cui all’art. 44 del T.U. n. 1092/1973, anziché quella più favorevole del 44 per cento dettata per il personale militare dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Ha chiesto la riliquidazione con applicazione di tale percentuale sulla quota retributiva, il pagamento delle somme non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, nonché in via istruttoria la nomina di un ctu. L’INPS, costituendosi, ha documentato la riliquidazione già eseguita e il pagamento degli arretrati, eccependo la cessata materia del contendere; il ricorrente vi ha aderito, insistendo per la vittoria delle spese con distrazione al procuratore antistatario in virtù della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che l’INPS ha depositato il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico e ha provveduto al pagamento degli arretrati, con applicazione della diversa aliquota sulla quota retributiva. Il ricorrente non ha contestato tale evenienza, aderendo anzi alla richiesta del resistente relativa alla cessata materia del contendere.

Su queste basi il giudice dichiara la cessata materia del contendere: l’intervenuta soddisfazione della pretesa, per effetto della rivalutazione operata dall’ente prima della definizione del giudizio, priva di oggetto la domanda originaria. La pronuncia si colloca nel solco dei principi affermati dalle Sezioni riunite in materia di aliquota di rendimento del personale militare.

Quanto alle competenze legali, la Corte le compensa, tenuto conto delle recenti pronunce delle Sezioni riunite, nulla disponendo per le spese di giudizio. La domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione, proposta in via subordinata dall’INPS, resta assorbita dalla definizione del giudizio.

In esito, la Corte dichiara la cessata materia del contendere, compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio, e fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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