Conto giudiziale non parificato: condanna dell’agente della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 105 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’agente della riscossione dei tributi locali è assimilabile all’agente contabile dell’ente locale e, in tale qualità, è soggetto all’obbligo di resa del conto e alla giurisdizione della Corte dei conti. Il conto, redatto secondo il modello 21 approvato con d.P.R. n. 194 del 1996, deve essere sottoscritto, corredato della documentazione giustificativa e parificato dall’amministrazione. Grava sull’agente l’onere probatorio della regolarità delle operazioni, comprese le cause di inesigibilità. Il conto che non dia conto del riversamento delle somme riscosse in tesoreria è irregolare e non può essere ammesso a discarico, con conseguente condanna dell’agente alla restituzione delle somme non versate.

Il Fatto

La società affidataria ha gestito per il Comune la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie in forza di un contratto di servizio. Il magistrato relatore, con relazione istruttoria, ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale dell’esercizio 2021, avendo riscontrato irregolarità non superate dalle risposte alla nota istruttoria.

Il conto, sottoscritto da un componente del consiglio di amministrazione, non è stato parificato dal responsabile del servizio finanziario dell’ente. Questi ha precisato che la società, pur avendo presentato il conto, non ha mai riversato quanto dichiarato. Il relatore ha concluso chiedendo la condanna dell’agente contabile al pagamento del debito residuo. In udienza nessuno è comparso per l’ente né per l’agente contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara anzitutto la contumacia dell’agente contabile, al quale risultano regolarmente notificati il decreto di fissazione d’udienza e la relazione del giudice designato ai sensi dell’art. 147, comma 4, c.g.c.

Sul piano pregiudiziale, il Collegio afferma la giurisdizione della Corte dei conti. L’agente ha rivestito il ruolo di agente contabile, avendo provveduto alla riscossione delle entrate elencate nel conto. Richiamati gli artt. 93, comma 2, e 223, comma 1, TUEL, la Corte ricorda che chi ha il maneggio di pubblico denaro deve rendere il conto ed è soggetto alla giurisdizione contabile. La qualificazione di agente contabile è correlata al maneggio di denaro, da cui discende l’obbligo di rendere ragione della gestione (Sez. I n. 434 del 2008).

Gli agenti della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili e sono tenuti a redigere il conto sul modello 21, sottoscritto e corredato della documentazione, con parifica dell’amministrazione. Nel conto vanno riportate riscossioni e versamenti, nonché le cause documentate di inesigibilità, con onere probatorio a carico dell’agente.

La Sezione rileva d’ufficio che la pendenza di altri giudizi civili non ostacola la pronuncia, per il principio di autonomia dei giudizi civili rispetto a quello di conto. L’esecuzione della condanna potrà avvenire solo se altri titoli esecutivi non abbiano già soddisfatto le pretese dell’ente.

Nel merito, la Corte ritiene di poter definire il giudizio senza restituzione degli atti. Dal conto risulta il mancato versamento in tesoreria delle somme riscosse nel 2021, contabilizzate nel conto rubricato. Il conto non è stato parificato per il mancato riversamento. Le diffide dell’ente e l’esiguità dei versamenti effettuati confermano l’inadempimento, non smentito dall’agente non costituito. Il conto è quindi irregolare e non ammesso a discarico, con condanna dell’agente per l’importo residuo, oltre interessi legali. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *