Incentivi tecnici esclusi per il collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 199 del 19.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per l’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo dei relativi oneri non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi tecnici ex art. 45 d.lgs. 36/2023. L’art. 1 dell’Allegato I.12 esclude espressamente l’applicazione dell’art. 45 per gli affidamenti delle opere di urbanizzazione a scomputo. Il richiamo del secondo periodo del medesimo art. 1 alle norme sul collaudo di cui all’art. 116 d.lgs. 36/2023 va inteso in senso restrittivo: si applicano le sole disposizioni che disciplinano l’istituto del collaudo, non le previsioni dell’art. 45 in materia di incentivi. L’istituto dell’incentivo tecnico, operando in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, è di stretta interpretazione e trova la propria giustificazione nell’efficiente espletamento delle procedure di scelta del contraente.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune rivolge alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 sul regime degli incentivi tecnici al personale dipendente. Il quesito riguarda la possibilità di riconoscere al personale interno incaricato del collaudo l’incentivo di cui all’art. 45 d.lgs. 36/2023 per opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo degli oneri, e se tale importo sia imputabile al privato concorrendo alla determinazione del valore da portare a scomputo.

L’Ente ricostruisce il quadro normativo e richiama la pronuncia della Corte di giustizia europea del 12.7.2001, C-399/98, ponendo il quesito alla luce del combinato disposto degli artt. 1 dell’Allegato I.12 e 116 d.lgs. 36/2023.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica i presupposti di ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta proviene da un ente espressamente legittimato dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 e reca la firma del Sindaco. Sotto il profilo oggettivo, il quesito è formulato in termini generali e astratti e attiene alla materia della contabilità pubblica, essendo la disciplina degli incentivi tecnici sottoposta più volte all’attenzione del giudice contabile per il suo impatto sul bilancio.

Nel merito, la Sezione ricorda che l’istituto degli incentivi tecnici risponde alla finalità di stimolare l’incremento delle professionalità interne e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Esso opera in deroga al principio generale di onnicomprensività della retribuzione, ragion per cui la relativa disciplina è di stretta interpretazione. Il regime, prima contenuto nell’art. 113 d.lgs. 50/2016, è ora disciplinato dall’art. 45 d.lgs. 36/2023, che pone gli oneri delle attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, destinando a tali funzioni risorse non superiori al 2 per cento dell’importo posto a base di gara.

Le opere di urbanizzazione, anche se realizzate dal privato a scomputo degli oneri, devono considerarsi opere pubbliche, essendo a carico dell’Amministrazione e preordinate a soddisfare bisogni dell’intera collettività; l’art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001 ne prevede l’acquisizione al patrimonio comunale. L’art. 13 d.lgs. 36/2023 richiama l’Allegato I.12 per le modalità di affidamento delle opere a scomputo.

Il nodo interpretativo sta nell’art. 1 dell’Allegato I.12: il primo periodo esclude espressamente l’applicazione degli artt. 37, 45 e 81 del codice per tali affidamenti; il secondo periodo dispone che, in relazione alla fase di esecuzione, si applicano esclusivamente le norme sul collaudo di cui all’art. 116. L’art. 116, comma 4, stabilisce che il compenso per il collaudo svolto dai dipendenti è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 45, norma la cui applicazione è però esclusa per gli affidamenti a scomputo.

L’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” ammette una duplice lettura, ma il tenore letterale del combinato disposto, alla luce della Relazione al decreto, induce a optare per l’interpretazione più restrittiva: nell’ambito dell’art. 116 vanno applicate le sole norme che regolano il collaudo, con esclusione delle previsioni dell’art. 45. La conclusione è supportata dalla ratio dell’istituto, che trova la propria giustificazione nelle procedure di scelta del contraente. Sganciare l’incentivo dal procedimento di affidamento contrasterebbe con tale ratio e con il principio di onnicomprensività della retribuzione. La Sezione conclude quindi nel senso dell’inammissibilità del riconoscimento degli incentivi nell’ipotesi oggetto del quesito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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