Rinuncia al ricorso e estinzione del processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 10 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte nel corso del giudizio pensionistico, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., senza necessità di accettazione da parte del convenuto costituito. Il giudice che rileva la rinuncia pronuncia sentenza dichiarativa dell’estinzione e regola le spese secondo il principio della compensazione, quando le parti vi abbiano concordato o quando la natura della controversia lo giustifichi. Resta fermo che l’estinzione opera sul piano processuale e non incide sul rapporto previdenziale sostanziale, che rimane regolato dal provvedimento dell’ente.
Il Fatto
Il ricorrente, già Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri fino alla cessazione dal servizio, titolare di pensione erogata dall’INPS, aveva chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54, comma 1, del DPR 1092/73. In particolare domandava l’attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995.
L’INPS si è costituito con memoria, sollevando eccezioni di rito e censure di merito. Con successiva memoria la parte attrice ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene esclusivamente al piano processuale. La Corte non esamina nel merito la pretesa previdenziale, perché la rinuncia intervenuta preclude ogni scrutinio sulla fondatezza della domanda di riliquidazione.
Il Collegio applica l’art. 111 c.g.c., che disciplina l’estinzione del processo per rinuncia agli atti. La norma non richiede l’accettazione della controparte quando questa non abbia interesse alla prosecuzione, né impone un vaglio di merito: l’atto di disposizione del diritto di azione è sufficiente a determinare la caducazione del giudizio.
Accertata la rinuncia, la Corte dichiara l’estinzione del processo. Sulle spese applica la compensazione, in linea con la richiesta della parte attrice, disponendo che nulla sia dovuto per le spese di giudizio.
La pronuncia ha dunque contenuto meramente dichiarativo e non investe il rapporto pensionistico: nessun accertamento è reso sull’aliquota di rendimento rivendicata, con la conseguenza che il ricorrente resta titolare della pensione come determinata dall’INPS.
Nota della Redazione
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