Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile dopo la norma interpretativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 143 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, introdotta dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, il gestore di struttura ricettiva che omette di riversare al Comune l’imposta di soggiorno incassata non è più qualificabile come agente contabile. La qualifica ex lege di responsabile d’imposta lo colloca nell’ambito dei rapporti esclusivamente tributari con l’ente impositore, con la conseguenza che difetta la giurisdizione della Corte dei conti, che va declinata in favore del giudice tributario. Non è configurabile il maneggio di denaro pubblico, poiché il gestore risponde con danaro proprio dell’imposta altrui, salvo rivalsa. Né può ipotizzarsi una giurisdizione alternativa, contabile e tributaria insieme, per contrasto con il principio di certezza del giudice.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha citato in giudizio un imprenditore, in proprio e quale titolare di una ditta individuale gestore di una struttura ricettiva in Roma, unitamente alla ditta stessa, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 24.517,00, oltre interessi e rivalutazione. L’addebito riguardava il danno erariale asseritamente cagionato alle finanze di Roma Capitale per l’omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno per le annualità dal 2017 al 2020.
La segnalazione era scaturita da una nota del competente ufficio capitolino, poi integrata dagli accertamenti della Polizia Locale, che avevano quantificato in euro 22.825,00 il debito per il periodo 2017/2019, cui Roma Capitale aveva aggiunto euro 1.692,00 per il primo trimestre 2020. I convenuti, pur ritualmente citati, non si sono costituiti. Roma Capitale è intervenuta ad adiuvandum a sostegno delle ragioni della Procura, deducendo la qualifica di agente contabile del gestore fin dal momento dell’incasso.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata in relazione allo ius superveniens rappresentato dall’art. 180 d.l. n. 34/2020, come interpretato autenticamente dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021. Il Collegio dichiara di dare continuità al proprio orientamento, già espresso in una serie di decisioni richiamate nel testo, con il quale aveva declinato la giurisdizione contabile in favore del giudice tributario.
Il primo argomento è decisivo: la qualifica ex lege di responsabile d’imposta del gestore di strutture ricettive lo inserisce nell’ambito dei rapporti tributari e non consente più di configurare il rapporto con l’ente locale come rapporto di servizio, creato in via pretoria nel silenzio del legislatore. Il mutamento del quadro normativo incide dunque sul presupposto stesso della giurisdizione contabile.
La Corte valorizza poi l’esclusione della rilevanza penale, ai fini del reato di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno anche per fatti antecedenti al 19.5.2020, richiamando le decisioni di Cass. pen., Sez. VI, n. 12516 del 10.3.2022 e n. 9213 del 15.2.2022. Tali pronunce, pur riferite agli effetti penali, confermano che il gestore ha assunto il ruolo di debitore verso l’ente pubblico e non di riscossore delle somme dovute dai soggetti passivi nell’interesse dell’ente locale.
Quanto agli obblighi di riscossione, versamento e dichiarazione previsti dai regolamenti comunali, il Collegio osserva che essi sono propri, in generale, anche dei responsabili d’imposta. Il regolamento capitolino, in quanto in contrasto con le norme statali sopravvenute, non è ritenuto applicabile. Manca altresì il maneggio di denaro pubblico: il gestore non amministra danaro qualificabile ab origine come pubblico, ma risponde di un’imposta altrui con danaro proprio, salvo rivalsa. Né rileva la finalità pubblica del denaro, essendo fine proprio di ogni imposta.
La Corte esclude infine un principio generale che assimili i responsabili d’imposta agli agenti contabili, richiamando le diverse figure individuate nel tempo dalla legge e dalla giurisprudenza, tutte tenute ad obblighi esclusivamente fiscali. Il sistema sanzionatorio tributario per l’omessa o infedele dichiarazione e per l’omesso versamento conferma la natura tributaria del rapporto. Non è infine ammissibile una giurisdizione alternativa, contabile e tributaria insieme, per contrasto con il principio di certezza del giudice. Il giudizio si chiude con la dichiarazione del difetto di giurisdizione e l’indicazione del giudice tributario ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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