Ricalcolo della quota retributiva militare con il coefficiente del 2,44% annuo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 249 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rideterminazione del trattamento pensionistico occorre distinguere le ipotesi di modifica o revoca del provvedimento di liquidazione, previste dall’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973 e soggette ai termini decadenziali dell’art. 205, dai casi in cui si domandi l’accertamento della corretta misura della pensione, soggetti al solo termine prescrizionale. La domanda di ricalcolo fondata sull’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 costituisce domanda nuova ai sensi dell’art. 207 del d.P.R. n. 1092/1973 e può essere proposta senza limiti di tempo, salvi gli effetti della prescrizione quinquennale. La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va calcolata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nell’Aeronautica Militare nell’ottobre 1984 e posto in congedo con il grado di Primo Maresciallo nel luglio 2005, ha chiesto di dichiarare il proprio diritto, ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dal collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente ha dedotto che nel provvedimento di liquidazione era stata applicata l’aliquota pensionabile prevista dall’art. 44 del T.U. n. 1092/1973 in luogo di quella indicata dall’art. 54 e che erano rimaste vane le lettere di messa in mora. L’INPS ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Il Ministero della Difesa ha sostenuto l’improcedibilità della richiesta di revisione per la scadenza del termine triennale.
La Motivazione della Corte
Il giudice disattende anzitutto l’argomento del Ministero della Difesa, che aveva invocato l’art. 205, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 per escludere l’accoglimento dell’istanza di revisione. In materia di rideterminazione pensionistica occorre tenere distinte le ipotesi di modifica o revoca previste dall’art. 204 — errore di calcolo, errore di fatto revocatorio, scoperta di documenti nuovi — soggette ai termini decadenziali dell’art. 205, dai casi in cui si domandi l’accertamento della sussistenza delle condizioni della corretta misura del trattamento, soggetti a termine prescrizionale, come affermato da Sez. III n. 332 del 2018.
Il fondamento della distinzione è nell’art. 207 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, il provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l’interessato presenti una domanda nuova che incida su materia non oggetto del precedente provvedimento. Il destinatario di un provvedimento definitivo può quindi chiederne modifica o revoca senza limiti di tempo — salvi gli effetti della prescrizione quinquennale — solo se propone una domanda nuova, il cui requisito di novità risiede nell’estraneità alle questioni già trattate, secondo Sez. I n. 324 del 2018.
Nel merito, oggetto del giudizio è l’ambito di applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, che fissa al 44% della base pensionabile la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile. Il giudice richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021, che ha composto il conflitto interpretativo stabilendo il calcolo della quota retributiva tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Richiama altresì la successiva Sezioni Riunite n. 12/2021, che ha enunciato il medesimo criterio per il personale cessato con anzianità inferiore a quindici anni alla medesima data.
Alla luce di tale orientamento nomofilattico il ricorso è accolto parzialmente, con dichiarazione del diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31.12.1995. Sugli arretrati spettano interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono integralmente compensate per la novità dell’orientamento, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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