Estinzione del processo contabile per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 257 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico contabile l’estinzione del processo è dichiarata, ex art. 111 c.g.c., quando il ricorrente non osserva l’onere imposto dall’art. 155, comma 5-bis, del codice di giustizia contabile, che impone il deposito nella segreteria della sezione delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Il difetto di tale adempimento integra una causa di estinzione del giudizio, restando irrilevante la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale ad opera dell’ente previdenziale, poiché l’interesse alla decisione presuppone la regolare instaurazione del contraddittorio. La declaratoria di estinzione consegue alla mancata costituzione in giudizio dell’INPS, non ritualmente evocato per difetto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. Nulla è disposto per le spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.
Nel corso del giudizio l’INPS ha riconosciuto quanto dovuto. Il difensore del ricorrente ha però rappresentato di non aver provveduto alla notifica all’ente del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza, concludendo per la declaratoria di estinzione del processo con spese compensate. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico rileva anzitutto che l’INPS non risulta costituito in giudizio. L’accertamento di tale difetto di contraddittorio è il presupposto su cui si innesta la decisione sulla sorte del processo.
Il ricorso, promosso dal ricorrente a tutela della propria posizione pensionistica, non è stato notificato all’ente previdenziale insieme al decreto di fissazione dell’udienza. Il difensore ha dato espressamente atto di tale omissione, non contestata.
La questione decisiva è quindi di natura processuale. Il Giudice Unico richiama l’art. 155, comma 5-bis, del c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. L’adempimento è funzionale a garantire la regolare costituzione del contraddittorio e la verificabilità dell’avvenuta vocatio in ius.
Nel caso concreto tale onere non è stato osservato. Ne discende, ex art. 111 c.g.c., la dichiarazione di estinzione del processo. Non assume rilievo ostativo il fatto che la pretesa sostanziale sia stata riconosciuta dall’INPS durante il giudizio: l’interesse alla decisione presuppone la rituale instaurazione del giudizio, che nella specie è venuta meno.
La Corte dichiara quindi estinto il processo, nulla disponendo per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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