Certificazione dei costi dell’accordo di flessibilità al Teatro Lirico (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 160 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di certificazione dei contratti aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 11, comma 19, d.l. n. 91/2013, la Sezione regionale di controllo valuta l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. La rappresentazione dei costi contrattuali è attendibile quando la quantificazione, pur avvalendosi di stime per il personale a tempo determinato, è assistita da una clausola di salvaguardia che fissa un limite massimo di spesa non superabile. L’approssimazione nella stima del personale a tempo determinato risponde alla variabilità e imprevedibilità del fabbisogno per singolo spettacolo e non inficia la certificazione. La conformità del contratto aziendale al CCNL va verificata allo scopo di prevenire criticità finanziarie nel settore, finanziato con contributi statali.
Il Fatto
La Fondazione Teatro Lirico di Cagliari ha trasmesso alla Sezione del controllo per la Sardegna l’ipotesi di accordo di modifica dell’accordo di flessibilità temporanea del personale, sottoscritta il 4 luglio 2024 dalle organizzazioni sindacali territoriali e dalla RSU, per la prescritta certificazione autorizzativa. L’ipotesi ripropone un accordo già sottoposto all’esame della Sezione e restituito con la deliberazione n. 123/2024/CCN dell’11 settembre 2024 per mancanza dei documenti attestanti la quantificazione dei costi contrattuali.
La modifica ha riguardato la sola parte relativa ai “permessi e riposi compensativi”, su rilievo del Collegio dei revisori, lasciando inalterato il restante contenuto. L’amministrazione ha trasmesso un report con la quantificazione dei costi, indicando un onere complessivo pari a 413.991,36 euro, entro la capienza massima di 600.000,00 euro prevista nella clausola di salvaguardia.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la natura della propria attività di certificazione. Ai sensi dell’art. 11, comma 19, d.l. n. 91/2013, compete alla Corte valutare l’attendibilità delle quantificazioni dei costi dei contratti aziendali e verificarne la compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. Tale attribuzione è stata voluta dal legislatore per prevenire criticità finanziarie nel settore lirico-sinfonico, che riceve contributi statali.
Sul piano della conformità, la modifica del contratto integrativo appare conforme alle previsioni del CCNL del 1° giugno 2000, senza aspetti confliggenti. Il raccordo tra erogazione degli emolumenti di parte variabile e obiettivi di produttività ex art. 47 va inteso nel senso che a una maggiore flessibilità deve corrispondere un maggior rendimento in termini di efficienza ed efficacia. In senso analogo si richiama la Sezione Piemonte, n. 69/2021/CCN, che ha riconosciuto la natura corrispettiva dell’indennità di flessibilità operativa.
La Sezione esclude altresì il conflitto con il premio di risultato del contratto integrativo vigente: la flessibilità assicurata è differente e ulteriore, e la natura temporanea dell’accordo giustifica la mancata modificazione di tale emolumento.
Sulla copertura dei costi, la Sezione osserva che il rapporto di certificazione si fonda su due valutazioni distinte: attendibilità dei costi e compatibilità con gli strumenti di bilancio. L’estensione degli effetti al personale a tempo determinato, nella misura massima del 15% del personale a tempo indeterminato, è conforme al CCNL. L’approssimazione nella quantificazione di tale personale risponde alla variabilità e imprevedibilità del fabbisogno per singolo spettacolo, mentre l’importo massimo è garantito dalla clausola di salvaguardia.
La Sezione raccomanda all’amministrazione un’attenta e preventiva programmazione del fabbisogno di personale, onde evitare chiamate in eccedenza. Conclude affermando che la rappresentazione dei costi è caratterizzata da chiarezza e certezza, certificando positivamente l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità finanziaria.
Nota della Redazione
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