Ricalcolo quota retributiva militare con coefficiente 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 264 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare cessato dal servizio, la cui pensione sia liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, ha diritto al ricalcolo della quota retributiva applicando il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno di anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995. Il principio, enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, trova applicazione anche quando l’anzianità ricompresa tra i quindici e i venti anni sia stata erroneamente calcolata dall’Istituto previdenziale con l’aliquota dell’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo di quella dell’art. 54 del medesimo testo unico.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto, ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo della pensione con attribuzione della percentuale del 44 per cento sulla base pensionabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorrente ha dedotto che il provvedimento di liquidazione aveva applicato, per la parte retributiva, l’aliquota dell’art. 44 del T.U. n. 1092/1973 anziché quella dell’art. 54, e di aver sollecitato invano il ricalcolo con lettera di messa in mora. L’INPS, costituitosi, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo adeguato la liquidazione agli arresti della giurisprudenza contabile, e nel merito ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha disatteso la richiesta di cessata materia del contendere, richiamando i presupposti elaborati dalla giurisprudenza: il fatto nuovo deve essere successivo alla proposizione della domanda e deve determinare l’integrale eliminazione della materia della lite, con accordo delle parti sul venir meno di ogni residuo contrasto. Nella fattispecie tali presupposti non ricorrono.

Nel merito, la questione riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.

Il Collegio ha richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite, che ha composto il conflitto interpretativo sull’art. 54 per il personale militare cessato con anzianità, al 31.12.1995, inferiore ai venti anni ma compresa tra i quindici e i diciotto. In tale pronuncia si è affermato che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile.

La Corte ha inoltre richiamato la successiva sentenza n. 12/2021, con cui le Sezioni Riunite hanno esteso il principio al personale militare cessato con anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, applicando sempre l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

Alla luce di tale orientamento nomofilattico, il ricorso è stato accolto parzialmente, dichiarandosi il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva con il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno di anzianità maturata al 31.12.1995. Sugli arretrati la Corte ha riconosciuto interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, rivalutazione monetaria.

Le spese di giudizio sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità dell’orientamento nomofilattico intervenuto nelle more del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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