Moltiplicatore contributivo militari solo se spetta l’ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 259 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’incremento del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 presuppone che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria. Esso opera in favore del personale militare che, pur avendo raggiunto il limite di età previsto per il grado rivestito, non possa accedervi per inidoneità psicofisica, nonché di chi, già transitato in ausiliaria, sia divenuto successivamente inidoneo. La cessazione anticipata dal servizio, qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria e, quindi, preclude il moltiplicatore. Il beneficio ha natura compensativa rispetto alla mancata applicazione dell’istituto dell’ausiliaria e non è finalizzato a indennizzare chi è cessato prima del limite di età.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in congedo, è stato collocato in congedo equiparato a quello per limiti di età ai sensi dell’art. 2229 cod. ord. mil., all’età di cinquantotto anni e con quarantaquattro anni di servizio utile. Con decorrenza dal 20.08.2020 l’INPS gli ha liquidato la pensione con sistema di calcolo misto, omettendo di applicare il montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto il ricalcolo del trattamento, sostenendo di aver conseguito, con il congedo ex art. 2229 cod. ord. mil., ogni diritto previsto per chi è collocato in pensione per limiti di età.
L’INPS si è costituito eccependo che il ricorrente è titolare di pensione diretta di inabilità e che, essendo cessato per dispensa da inidoneità assoluta e permanente, non ha titolo al collocamento in ausiliaria; senza maggiorazioni di servizio ha maturato un’anzianità contributiva di trentotto anni, otto mesi e un giorno, non raggiungendo il requisito previsto dalla legge.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ricostruisce il quadro normativo richiamando il testo dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, che riconosce l’incremento del montante individuale dei contributi al personale escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria e al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria. La disposizione prevede espressamente che, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate, l’incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.
La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 13/2019/QM, che ha fatto espresso rinvio alle pronunce della Prima e della Seconda Sezione Centrale d’Appello. Da queste emerge che il raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio attivo costituisce condizione imprescindibile per l’accesso all’ausiliaria, unitamente alla disponibilità dell’interessato a essere richiamato, che presuppone la permanenza dell’idoneità psicofisica. Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio, prima del compimento del limite di età, qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria.
Il moltiplicatore, essendo configurato dal legislatore come alternativo all’ausiliaria, richiede quindi che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti di età. Esso opera in favore di chi, avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado, non possa materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, oppure di chi, già transitato in ausiliaria, sia divenuto successivamente inidoneo. Il beneficio non è dunque finalizzato a indennizzare chi è cessato prima del limite di età.
Il Giudice Unico richiama altresì l’ordinanza della Corte costituzionale n. 387 del 10 luglio 2002, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/1997 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Il giudice delle leggi ha qualificato il beneficio come compensativo rispetto alla mancata applicazione dell’istituto dell’ausiliaria, in favore del personale di polizia a ordinamento civile escluso dall’ausiliaria stessa.
Nel caso di specie il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente e, senza maggiorazioni, ha maturato alla cessazione per dispensa un’anzianità contributiva di trentotto anni, otto mesi e un giorno, non raggiungendo il requisito previsto dalla legge. Il beneficio non può pertanto trovare applicazione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di difesa in ragione dell’oscillazione della giurisprudenza.
Nota della Redazione
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