Ottemperanza al giudicato pensionistico e limiti della competenza dell’Arma (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 271 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice contabile che riconosce la dipendenza da causa di servizio di un’infermità e la relativa ascrizione tabellare, l’amministrazione intimata è tenuta a dare esecuzione al giudicato nei limiti delle proprie attribuzioni. Il giudice contabile afferma o nega un diritto pensionistico, ma non annulla atti amministrativi. L’equo indennizzo trova fondamento nella disciplina del rapporto di impiego ed è estraneo al trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, con il quale è in contrapposizione concettuale e teleologica, pur essendo con esso compatibile quando il dipendente interrompa la prestazione per effetto della menomazione. L’indennità una tantum di cui all’art. 69 del d.P.R. n. 1092/1973 rientra invece nel trattamento privilegiato, con la conseguenza che l’obbligo dell’amministrazione datrice di lavoro si esaurisce nella trasmissione della sentenza all’istituto previdenziale competente al pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, un militare collocato in quiescenza, ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regione Lazio, n. 296/2021, pubblicata il 31.03.2021. Con quella decisione, in parziale accoglimento del ricorso, la Corte aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità accertata, con ascrizione alla tabella B annessa al d.P.R. n. 834/1981 a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza, oltre agli interessi legali o, se più favorevole, alla rivalutazione monetaria.
Dopo la notifica della sentenza, il ricorrente aveva chiesto all’Arma dei Carabinieri e al Ministero della Difesa la liquidazione dell’equo indennizzo e di ogni altro accessorio previdenziale. L’Amministrazione aveva respinto la richiesta. Attestata la mancata impugnazione della sentenza, il ricorrente ha quindi chiesto al giudice contabile di accertare l’inottemperanza e di imporre la liquidazione del dovuto, con rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto precisato l’oggetto della domanda definita con la sentenza n. 296/2021: una domanda di pensione privilegiata, in relazione alla quale erano gravati il decreto di reiezione dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e della liquidazione dell’equo indennizzo, nonché la nota confermativa e reiettiva della pensione privilegiata richiesta. Da qui il principio cardine: il giudice contabile afferma o nega un diritto pensionistico, ma non annulla atti amministrativi.
La Corte ha poi distinto nettamente l’equo indennizzo dall’indennità una tantum. Quanto al primo, richiamando la decisione delle Sezioni Riunite n. 106/B del 02.08.1979, ne ha ribadito la collocazione nell’ambito del rapporto di impiego e l’estraneità al trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, con il quale è in contrapposizione concettuale e teleologica, pur restando con esso compatibile quando il dipendente interrompa la prestazione per effetto della menomazione.
Quanto alla seconda, la Corte ha qualificato l’indennità per una volta tanto per i militari di cui all’art. 69 del d.P.R. n. 1092/1973 come istituto rientrante nel trattamento privilegiato. Ha quindi rilevato che il giudizio era stato incardinato nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in quanto, all’epoca, il ricorrente era ancora in servizio.
L’obbligo conformativo posto a carico dell’Amministrazione militare è stato perciò delimitato alla trasmissione della sentenza n. 296/2021 all’Istituto previdenziale, al quale spetta la liquidazione dell’una tantum. Il ricorso in ottemperanza è stato conseguentemente accolto nei termini indicati in motivazione, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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