Spese compensate in assenza di soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 270 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico definito con declaratoria di cessata materia del contendere, la domanda di condanna della parte alle spese di lite fondata sul principio della soccombenza virtuale presuppone la fondatezza delle ragioni iniziali della parte istante, valutata con riferimento al momento della proposizione della domanda. Non è sufficiente che il soddisfacimento della pretesa sia intervenuto in corso di causa e dopo la proposizione del ricorso. Quando l’indirizzo contrario alla pretesa dell’attore sia stato seguito da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile, e risulti superato solo per effetto di successive pronunce di massima, le spese di lite vanno compensate tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare in quiescenza, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e conseguente applicazione dell’aliquota fissa del 44 per cento.

Costituendosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver già rideterminato la pensione in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Riunite contabili, applicando l’aliquota del 2,44 per cento, con corresponsione degli arretrati. Ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. I difensori del ricorrente hanno aderito a tale declaratoria, chiedendo però la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese e competenze del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica concernente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, domandata con l’atto introduttivo, è stata liquidata. Da ciò discende la declaratoria di cessata materia del contendere.

Passando alle spese di lite, la Corte ha respinto la domanda di condanna dell’INPS secondo il principio della soccombenza virtuale, benché il provvedimento satisfattivo della pretesa fosse intervenuto in corso di giudizio e successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Cass. civ. Sez. VI, ord. 21 gennaio 2021, n. 1098, secondo cui la pretesa alla liquidazione delle spese processuali, quando si fonda sulla soccombenza virtuale, va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti e prescinde dalle sopravvenute circostanze di fatto che abbiano potuto determinare la cessazione della materia del contendere.

Nel caso di specie, la tesi dell’INPS contraria all’applicazione generalizzata dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio era stata accolta, per un lungo arco temporale, da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile. Tale indirizzo poteva ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principi di diritto affermati, in sede di risoluzione di questioni di massima, dalle Sezioni Riunite con le sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM.

Ne è derivata la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, con declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e nessuna statuizione sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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