Pensione privilegiata per infermità da servizio: nesso causale e onere probatorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 294 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio presuppone la prova, anche solo concausale, del nesso eziologico tra l’attività svolta e la patologia insorta. Il giudice contabile aderisce al parere dell’organo medico-legale quando questo sia congruamente motivato e dia conto dell’assenza di fattori di rischio peculiari rispetto alla popolazione generale. L’onere probatorio del nesso causale grava sul ricorrente, cui non è sufficiente allegare lo svolgimento di missioni all’estero o l’esposizione a sostanze inquinanti in assenza di riscontri documentali su tempi, modi e concentrazioni dell’esposizione. Resta fermo il diritto alla prestazione per quella diversa infermità la cui ascrivibilità a categoria risulti accertata e non contestata.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, aveva ottenuto da questa Sezione, con la sentenza n. 33/2020, il riconoscimento della pensione privilegiata di seconda categoria Tab. A per un complesso morboso comprensivo di epatopatia virale e ipertensione arteriosa con retinopatia. La II Sezione Giurisdizionale d’Appello, con la sentenza n. 284/2020, accoglieva parzialmente l’appello del Ministero della Difesa, annullando il capo relativo alla dipendenza da causa di servizio di quelle infermità e disponendo la trasmissione degli atti al primo giudice.
Riassunto il giudizio, il ricorrente insisteva per il riconoscimento della seconda categoria, richiamando le missioni nei territori dell’ex Jugoslavia, il servizio presso un impianto di smaltimento rifiuti e i cicli vaccinali subiti. Il Ministero della Difesa, l’INPS e il Ministero dell’Economia contestavano la domanda, eccependo anche il difetto di legittimazione passiva e l’assenza della domanda amministrativa per una delle infermità.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum è circoscritto alla dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate e al conseguente diritto al trattamento privilegiato. Il giudice richiama il parere dell’UML presso il Ministero della Salute, acquisito nel corso del giudizio, che ha escluso il nesso eziologico per entrambe le patologie.
Quanto all’epatopatia, il parere rileva che l’attività lavorativa svolta non presenta caratteristiche idonee a rendere possibile il contagio e che la condizione rappresentata non trova riscontro nelle mansioni espletate. Per l’ipertensione con retinopatia, l’organo medico-legale evidenzia che non sono emersi elementi documentali atti a ipotizzare fattori stressogeni cronici di rilievo, avendo il ricorrente svolto prevalentemente mansioni di ufficio.
Il passaggio centrale riguarda il metodo di accertamento del nesso causale. La Corte ribadisce che la valutazione dell’esposizione a sostanze pericolose costituisce premessa indispensabile per stabilire il nesso di causalità, e che essa si fonda su misure di concentrazione negli ambienti di vita e di lavoro o su monitoraggio biologico, con tempi e modi coerenti con il metabolismo delle sostanze. Nel caso concreto manca ogni informazione sulle possibili esposizioni nel corso della vita lavorativa: non è dunque possibile stabilire se e a quali concentrazioni il ricorrente sia stato esposto.
Il giudice condivide il parere dell’UML, puntualmente esteso all’esame della consulenza di parte, e rileva che sul punto delle vaccinazioni il ricorrente non ha offerto alcun elemento probatorio. Le ulteriori domande sono pertanto rigettate.
Residua il diritto alla prestazione per l’infermità tiroidea, ascritta alla categoria VIII Tab. A, come da richiesta formulata nel giudizio definito dalla sentenza n. 33/2020, con decorrenza dal congedo e con interessi e rivalutazione secondo i criteri della sentenza delle Sezioni riunite n. 2/2012. Le spese dei vari giudizi, compreso l’appello, sono compensate.
Nota della Redazione
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