Riliquidazione pensione Vigili del fuoco con aliquota 2,44% sul sistema misto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 308 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, collocato a riposo con anzianità contributiva superiore a venti anni e con meno di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995, la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va determinata applicando l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nel senso indicato dalle Sezioni Riunite. Il coefficiente annuo utile è fissato nel 2,44%, ottenuto ponendo a denominatore il numero di anni che l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 richiede per l’assoggettamento al sistema misto, cioè diciotto anni meno un giorno, e tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995. L’estensione dell’art. 54 a tale personale deriva dal rinvio dell’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973 alla disciplina pensionistica del comparto difesa. Sulla maggior somma spettante competono interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è titolare di trattamento pensionistico dal 1° settembre 2021, liquidato con il sistema misto e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a quattordici anni e otto mesi.
Dopo richiesta in via amministrativa e diffida, agisce per la riliquidazione della pensione, per la quota retributiva, secondo i criteri dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 richiamato per i militari, con applicazione dell’aliquota del 2,44%, oltre arretrati, interessi, rivalutazione e spese al legale antistatario. L’INPS, regolarmente notificato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’individuazione della normativa applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare cessato con anzianità superiore a venti anni e con meno di diciotto anni al 31 dicembre 1995. Il thema decidendum è quindi l’interpretazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Il giudice rileva il contrasto giurisprudenziale sulla materia e richiama le Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/PRES-SEZ, che hanno affrontato i quesiti sull’applicabilità del beneficio sia a chi avesse oltre quindici anni al 31 dicembre 1995 sia a chi ne vantasse meno.
Le Sezioni Riunite hanno ritenuto applicabile l’art. 54 in entrambi i casi, con un correttivo ricavato dalla disciplina pensionistica del 1995: posto a denominatore il numero di anni fissato dalla legge n. 335/1995 per l’assoggettamento al sistema misto, cioè diciotto anni meno un giorno, si ottiene il coefficiente di 2,44% annuo, computando l’effettivo numero di anni inferiore ai diciotto maturati alla data indicata.
La Corte considera anche la circolare INPS n. 68 del 14 giugno 2022, che estende l’interpretazione al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, in ragione del disposto dell’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiama la particolare disciplina pensionistica del personale militare. La circolare prevede il riesame d’ufficio dei trattamenti per il personale con anzianità inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, ma in atti non risulta alcuna riliquidazione.
Avendo il ricorrente meno di diciotto anni di servizio alla data di riferimento, il ricorso è accolto. Ne consegue il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995. Sulla maggior somma spettante sono riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo. Le spese legali sono compensate, in ragione delle recenti pronunce di nomofilachia e della circolare operativa dell’INPS.
Nota della Redazione
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