Riliquidazione pensione militare: meno di 18 anni al 1995 e aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 307 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al personale militare cessato dal servizio con anzianità contributiva superiore a venti anni, che al 31 dicembre 1995 abbia maturato meno di diciotto anni di servizio, la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va determinata applicando l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con il coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno utile. Il correttivo si ricava dalla legge n. 335/1995, che assume a denominatore il numero di anni fissato per l’accesso al sistema misto, pari a diciotto anni meno un giorno. Il coefficiente va rapportato all’effettivo numero di anni, inferiore a diciotto, maturati alla data indicata. Sulla maggior somma spettante competono interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Interno nel comparto dei Vigili del fuoco, è titolare di trattamento pensionistico dal 1° settembre 2021, liquidato con il sistema misto e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a dodici anni e un mese. Dopo richiesta amministrativa e diffida, agisce per la riliquidazione della pensione, invocando per la quota retributiva i criteri dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’aliquota del 2,44%, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre accessori e spese.
Con ordinanza il Giudice ha disposto la notifica del ricorso e del provvedimento al convenuto, non risultando in atti prova della notifica. L’INPS non si è costituito, nonostante la regolarità delle notifiche. All’udienza il difensore ha confermato che la riliquidazione non è stata eseguita.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la normativa applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare cessato con anzianità superiore a venti anni e con meno di diciotto anni al 31 dicembre 1995. Il thema decidendum è quindi l’interpretazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. In via preliminare, la Corte dichiara la contumacia dell’INPS.
Il Giudice richiama le Sezioni Riunite della Corte dei conti, che con le sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/PRES-SEZ hanno composto il contrasto giurisprudenziale, affermando l’applicabilità dell’art. 54 tanto a chi avesse oltre quindici anni a quella data quanto a chi ne vantasse meno.
Il correttivo è ricavato dalla disciplina del 1995: si pone a denominatore il numero di anni che la legge n. 335/1995 fissa per l’assoggettamento al sistema misto, cioè diciotto anni meno un giorno, ottenendo il coefficiente del 2,44% annuo, da rapportare all’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995.
La Corte considera anche la circolare INPS n. 68 del 14 giugno 2022, che estende l’interpretazione al personale operativo dei Vigili del fuoco in forza dell’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973, e che prevede il riesame d’ufficio dei trattamenti con anzianità inferiore a diciotto anni. In atti, tuttavia, non risulta alcuna riliquidazione.
Avendo il ricorrente meno di diciotto anni al 31 dicembre 1995, il ricorso è accolto. Sono dovuti i ratei rideterminati, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002. Le spese sono compensate, tenuto conto delle pronunce di nomofilachia e della circolare operativa dell’INPS.
Nota della Redazione
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