Riliquidazione pensione sistema misto personale Vigili del fuoco con aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 309 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 spetta al personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a venti anni e collocato a riposo con il sistema misto, per la quota retributiva della pensione, anche quando al 31 dicembre 1995 abbia maturato meno di diciotto anni e persino meno di quindici anni di servizio. Il coefficiente annuo utile va determinato nel 2,44%, ottenuto ponendo a denominatore il numero di anni fissato dalla legge n. 335/1995 per l’assoggettamento al sistema misto, cioè diciotto anni meno un giorno, e tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data indicata. L’interpretazione si estende al personale operativo dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, in ragione del richiamo contenuto nell’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973. Sulla maggior somma spettante sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo il criterio del cumulo parziale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Interno in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, è titolare di trattamento pensionistico dal 1° novembre 2021, liquidato con il sistema misto e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a dodici anni e dieci mesi. Dopo richiesta in via amministrativa e diffida rimaste senza esito, adisce il giudice contabile per ottenere la riliquidazione della pensione, per la quota retributiva, con applicazione dell’aliquota del 2,44% e condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze, oltre accessori e spese.

L’INPS non si costituisce, nonostante la regolarità delle notifiche disposte con ordinanza istruttoria. All’udienza il difensore del ricorrente conferma che la riliquidazione non è intervenuta nei termini richiesti.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua la questione nell’individuazione della normativa applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare cessato con anzianità superiore a venti anni e con meno di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995. Richiama quindi l’orientamento nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/PRES-SEZ, intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale.

Da tali pronunce la Corte trae il criterio del correttivo ricavato dalla disciplina pensionistica del 1995: posto a denominatore il numero di anni che la legge n. 335/1995 fissa per l’assoggettamento al sistema misto, pari a diciotto anni meno un giorno, si ottiene il coefficiente del 2,44% annuo, da applicare tenendo conto dell’effettivo numero di anni, inferiore a diciotto, maturati al 31 dicembre 1995.

Il giudice valorizza anche la circolare INPS n. 68 del 14 giugno 2022, che ha chiarito come il nuovo assetto giurisprudenziale vada esteso al personale operativo dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, in virtù del rinvio dell’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973 alla disciplina pensionistica del personale militare. La circolare ha inoltre previsto il riesame d’ufficio dei trattamenti per il personale con anzianità inferiore a diciotto anni alla data indicata.

Poiché in atti non risulta alcuna riliquidazione, e poiché il ricorrente vanta meno di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995, il ricorso è accolto, con declaratoria di contumacia dell’INPS e riconoscimento del diritto alla riliquidazione con il coefficiente annuo del 2,44%. Sugli accessori la Corte applica il criterio del cumulo parziale fissato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002: interessi legali e rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi, dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo. Le spese legali sono compensate, in considerazione delle pronunce nomofilattiche e della circolare operativa dell’istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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