Sospensione cautelare legittima e preclusione alla riliquidazione della pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 34 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, investito della sola domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità dopo che il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione sugli emolumenti, è vincolato all’accertamento ivi reso sulla legittimità della sospensione cautelare dal servizio. Quando la sospensione sia stata disposta in presenza di provvedimenti restrittivi della libertà personale e di condanna penale, l’assenza di una sentenza di assoluzione con formula piena preclude ogni pretesa restitutoria e risarcitoria. Ne consegue il rigetto della domanda di rideterminazione della pensione di reversibilità e delle ulteriori domande connesse, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, vedova ed erede del de cuius, ha convenuto il resistente davanti al giudice ordinario di Roma per accertare l’illegittimità della sospensione cautelare dal servizio del coniuge, disposta per il periodo 12.02.2008 – 07.08.2009 fino alla riammissione con determinazione dirigenziale n. 300 del 06.02.2013, e ottenere gli emolumenti maturati oltre alla riliquidazione della pensione di reversibilità.
Il giudice ordinario ha rigettato la domanda e ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti. La ricorrente ha quindi adito il giudice contabile, deducendo la nullità della sospensione e l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione. Il resistente ha eccepito la prescrizione, la violazione del ne bis in idem e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte delimita l’oggetto del giudizio alla sola domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità, essendo stata già respinta dal giudice ordinario la richiesta degli emolumenti non percepiti durante la sospensione.
La vicenda è già stata ricostruita con la sentenza n. 3357/2019 del giudice ordinario, che ha accertato la legittimità della sospensione cautelare in ragione delle vicende penali del de cuius, assolto per alcuni reati con sentenza del 18.07.2014 ma condannato per altri capi con sentenza del 21.10.2013. Il giudice ordinario ha richiamato il c.c.n.l., rilevando l’assenza di una sentenza penale di assoluzione a fronte della condanna e del successivo decesso con estinzione del reato.
La Corte condivide tale motivazione. In ragione della legittimità del provvedimento di sospensione cautelare, non può essere accolta la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità né le ulteriori domande oggetto del ricorso, ivi compresa quella risarcitoria, quest’ultima respinta dal giudice ordinario perché la sospensione costituiva atto dovuto in presenza di una misura restrittiva della libertà personale.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alle spese di lite in favore del resistente, quantificate in € 1.000,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15% se dovuti, nulla per le spese di giudizio stante la gratuità. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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