Pensione di inabilità e bonus contributivo: nessuna maggiorazione oltre il sessantesimo anno (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 348 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 e dell’art. 9, comma 3, D.M. n. 187/1997, il dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità non dipendente da causa di servizio, che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, ha diritto a un trattamento liquidato con il sistema misto e a una maggiorazione dell’anzianità rapportata al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Il bonus contributivo non è dovuto quando, alla data di cessazione, l’interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, non residuando alcun periodo temporale da incrementare. In tal caso il trattamento va calcolato sul servizio effettivo maturato, entro il limite dei quarant’anni e nel rispetto del tetto dell’ottanta per cento della base pensionabile.

Il Fatto

Il ricorrente, insegnante di ruolo presso un istituto scolastico statale, veniva riconosciuto affetto da inidoneità assoluta e permanente e dispensato dal servizio con contestuale risoluzione del rapporto, ai sensi dell’art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001, con decorrenza dal 23 febbraio 2021. L’INPS gli riconosceva la pensione di invalidità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, liquidata con il sistema misto su un’anzianità di ventinove anni alla data di cessazione.

Il ricorrente contestava il calcolo, assumendo che il trattamento dovesse essere parametrato a quello spettante al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, con riconoscimento di un ulteriore periodo contributivo. Il ricorso amministrativo veniva respinto dall’INPS, che confermava la liquidazione sui ventinove anni di servizio. L’interessato adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’annullamento degli atti e il riconoscimento della pensione su un’anzianità di trentacinque anni, mesi cinque e giorni ventinove.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la riliquidazione del trattamento di pensione di invalidità e, in particolare, la determinazione del bonus contributivo riconosciuto ai dipendenti pubblici cessati per inabilità. Il giudice richiama il quadro normativo dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che commisura la pensione a quella spettante all’atto del compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, entro il limite dei quarant’anni di anzianità e del tetto dell’ottanta per cento della base pensionabile.

Il percorso applicativo è precisato dal D.M. n. 187/1997 e dalle circolari INPDAP e del Ministero del Tesoro. La Corte distingue due sistemi: per i dipendenti che al 31 dicembre 1995 vantavano almeno diciotto anni di contribuzione, il periodo di maggiorazione è compreso tra la data di risoluzione e quella del compimento del limite di età, con incidenza sulla seconda quota retributiva. Per i dipendenti che a quella data vantavano un’anzianità inferiore a diciotto anni, l’art. 9, comma 3, D.M. n. 187/1997 prevede l’incremento, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il giudice accerta che il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato un’anzianità inferiore ai diciotto anni e che il trattamento va quindi liquidato con il sistema misto, con beneficio svincolato dal limite ordinamentale e rapportato al sessantesimo anno di età. Verifica poi che alla cessazione per infermità l’interessato aveva già compiuto sessanta anni, otto mesi e tre giorni.

Da qui la conseguenza: essendo il bonus correlato al raggiungimento del sessantesimo anno di età e risultando questo già superato, non residua alcun periodo da maggiorare. L’INPS ha quindi correttamente considerato il servizio effettivo complessivo. Il ricorso è pertanto infondato e il trattamento liquidato va confermato, con condanna del soccombente alle spese processuali in favore dell’INPS, liquidate in cinquecento euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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