Conto giudiziale privo di firma: improcedibilità e deposito nuovi conti (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 27 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del conto giudiziale costituisce requisito di esistenza giuridica dell’atto, in quanto la “spendita del nome” dell’agente contabile è volta a individuare il responsabile della gestione documentata. La sua mancanza, anche unitamente all’omessa indicazione del nominativo dell’agente, determina l’inesistenza giuridica del conto e, conseguentemente, l’improcedibilità del giudizio instaurato sul documento. Il successivo deposito di conti giudiziali sottoscritti, relativi alla medesima gestione e assistiti dalla parificazione, consente l’apertura di nuovi giudizi di conto, da iscrivere a ruolo con nuovo numero, con decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. dalla data del loro deposito.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Basilicata era investita del giudizio sul conto giudiziale dell’Economo generale della Giunta regionale per l’esercizio finanziario 2021. Il conto era stato trasmesso con la prescritta parificazione, ma risultava privo dell’indicazione del nominativo dell’agente contabile e della relativa sottoscrizione, oltre a non essere conforme al modello previsto dal d.P.R. n. 194/1996.
Su relazione del magistrato istruttore, che ravvisava un’ipotesi di inesistenza giuridica del documento, veniva fissata l’udienza di discussione. In quella sede i convenuti depositavano memoria difensiva e due separati conti giudiziali sottoscritti, riferiti ai rispettivi periodi di gestione, chiedendo la declaratoria di natura formale dell’irregolarità e la regolarizzazione del conto.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio, già affermato dalla propria giurisprudenza, secondo cui la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto non consegue a qualsiasi irregolarità o nullità, ma solo alla mancanza di una condizione di procedibilità (quale la parificazione) o all’inesistenza fattuale o giuridica del conto, ossia alla carenza dei requisiti minimi di forma-sostanza (come la firma dell’agente contabile o l’indicazione delle somme maneggiate).
La sottoscrizione è requisito previsto a pena di radicale ed insanabile nullità, ex artt. 1325, n. 4, e 1418, comma 2, c.c., considerate la funzione pubblicistica dell’agente contabile e la funzione del conto giudiziale di documentazione del maneggio di danaro pubblico. La spendita del nome è condizione di esistenza giuridica dell’atto, perché individua il responsabile della gestione; in mancanza, il giudizio, se iniziato, va dichiarato improcedibile.
Nel caso concreto, la mancanza assoluta di sottoscrizione e la mancata indicazione del nominativo rendevano impossibile riferire le spese al soggetto gestore, tanto più in presenza di una successione di due agenti nella gestione. Il documento originario non consentiva quindi l’apertura del giudizio di conto ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c., con consequenziale pronuncia di improcedibilità.
Tuttavia, il deposito in corso di causa di due conti separati e sottoscritti, relativi ai distinti periodi di gestione e con poste sovrapponibili a quelle del documento parificato, consente alla Sezione di ritenere valida la parificazione anche per i nuovi conti e di disporre l’iscrizione a ruolo di nuovi giudizi, con nuovo numero, affinché si proceda all’esame nel merito. La decisione, di mero rito, non preclude tale valutazione e le spese sono compensate in ragione del mutamento giurisprudenziale sulla questione di procedibilità.
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Nota della Redazione
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