Riliquidazione pensionistica INPS e onere probatorio: spetta solo il differenziale non corrisposto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 377 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riliquidazione del trattamento pensionistico, il diritto agli arretrati va determinato per differenziale tra l’importo scaturente dal nuovo decreto e quello già corrisposto in forza dei decreti precedentemente applicati, non moltiplicando il rateo per l’intero arco temporale considerato. Grava sull’INPS, che eccepisce l’avvenuto pagamento, l’onere probatorio della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Sulle somme riconosciute a titolo di arretrati spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del cumulo parziale.
Il Fatto
Le ricorrenti, eredi di un pensionato deceduto, hanno agito davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento della somma conseguente alla riliquidazione del trattamento pensionistico operata dalla Guardia di Finanza con il decreto n. 2167/2017, per il periodo dal 10.08.1996 al 04.08.2014.
Le istanti hanno quantificato la pretesa in € 79.262,64, ottenuto moltiplicando il rateo di € 4.403,48 per diciotto anni, lamentando l’inadempimento dell’Istituto nonostante la comunicazione della Guardia di Finanza e il ricorso amministrativo. L’INPS, costituendosi, ha sostenuto che il decreto era stato attuato e che il calcolo delle ricorrenti era errato perché non teneva conto delle somme già corrisposte; in subordine ha chiesto di dichiarare dovuto il solo importo di € 532,46 lordi a titolo di arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha anzitutto ricostruito gli effetti del decreto n. 2167/2017, con il quale il trattamento pensionistico privilegiato è stato riliquidato in € 4.403,48, con contemporanea cessazione della pensione riliquidata con il decreto n. 3476/2007 e del trattamento privilegiato conferito con il decreto n. 100925/1987. La domanda delle ricorrenti risulta pertanto solo in parte fondata.
La Corte ha dato rilievo all’onere probatorio addossato all’Istituto: a riscontro dell’ordinanza istruttoria n. 66/2023, con cui era stato imposto all’INPS di relazionare e depositare documentazione sui pagamenti effettuati, il resistente ha prodotto relazione, cedolini di pagamento e foglio di calcolo, ritenuti sufficienti a provare che alle ricorrenti spetti solo l’importo di € 532,46 lordi.
Il percorso argomentativo corregge il criterio di calcolo seguito dalle istanti. La moltiplicazione del rateo per l’intero arco temporale di riferimento non è corretta, perché trascura le somme già erogate in forza dei precedenti decreti. Il diritto agli arretrati va invece determinato per differenziale, confrontando l’incremento derivante dal nuovo decreto con quello già riconosciuto dai decreti precedentemente applicati.
Accertata la residua spettanza di € 532,46 lordi, il ricorso è stato parzialmente accolto. Sugli arretrati la Corte ha riconosciuto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, applicando il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 10/2002.
Le spese legali sono state compensate in ragione dell’esito complessivo del giudizio, con nulla per le spese di giudizio. Il dispositivo ha riconosciuto il diritto delle ricorrenti al pagamento dell’importo lordo residuo, con gli accessori nei termini indicati.
Nota della Redazione
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