Applicabilità dell’art. 54 ai militari con anzianità inferiore a 18 anni (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 406 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, commi 1 e 6, del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al militare che alla data del 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva superiore a diciotto anni. Per tale soggetto la base pensionabile è costituita dalla retribuzione del grado posseduto alla cessazione del servizio, con il sistema retributivo per il periodo fino al 31 dicembre 2011 e contributivo successivamente. La clausola di salvaguardia del comma 8 non estende il coefficiente speciale del 3,60%, riferito ai soli sottufficiali collocati in congedo prima del limite di età. La diversità di trattamento rispetto a situazioni eterogenee è ragionevole e coerente con la finalità di contenimento della spesa pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, Ufficiale dei Carabinieri in congedo per raggiunti limiti di età, titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata dall’INPS, ha chiesto al giudice contabile l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento con applicazione della maggiorazione del 3,60% dal ventunesimo anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione.
La pretesa si fonda sull’art. 54, commi 1 e 6, del d.P.R. n. 1092/1973, invocato in quanto il ricorrente aveva militato nella categoria dei Sottufficiali dal 1979 al 2017, prima del transito nel ruolo degli Ufficiali ad esaurimento, e sulla clausola di salvaguardia del comma 8. L’INPS ha replicato che il trattamento era stato liquidato con il sistema interamente retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, avendo l’interessato maturato oltre diciotto anni al 31 dicembre 1995, e che il raffronto con il sistema misto non risultava più favorevole.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce i due contrapposti orientamenti della giurisprudenza contabile sull’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973. Il primo, favorevole al ricorrente, ne fa una norma di chiusura a tutela di chi, progredendo in carriera, subirebbe un decremento pensionistico. Il secondo, condiviso dalla Sezione, si fonda sull’interpretazione letterale e sistematica della disposizione.
La Sezione richiama l’arresto delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM/Pres./Sez., secondo cui il d.P.R. n. 1092/1973 non può essere letto isolatamente, ma alla luce della legge n. 335/1995. Quest’ultima ha introdotto tre regimi: contributivo per i nuovi assunti dal 1996, retributivo per chi al 31 dicembre 1995 aveva diciotto anni di anzianità, sistema misto per gli altri.
Da qui la conclusione: poiché il ricorrente al 31 dicembre 1995 possedeva un’anzianità superiore a diciotto anni, l’art. 54 DPR non gli era applicabile. Nel sistema retributivo il punto di partenza del calcolo è la base pensionabile alla cessazione, che nella specie è quella del ruolo degli Ufficiali in cui l’interessato era transitato. Rileva, infatti, lo stato giuridico posseduto al collocamento a riposo.
Il giudice esclude poi che il coefficiente del 3,60% possa essere invocato tramite la clausola del comma 8. La disposizione del comma 6 estende ai sottufficiali dei Carabinieri la disciplina del comma 5, riferita ai collocamenti in congedo prima del limite di età. L’ipotesi non ricorre, essendo il ricorrente cessato per raggiunti limiti di età; la maggiorazione persegue una finalità perequativa per chi non consegue la pensione massima.
Pari negativo è il giudizio sulla censura di disparità di trattamento: la diversità è ragionevole, data l’eterogeneità delle situazioni, e le norme succedutesi mirano a evitare incrementi del trattamento in un quadro di contenimento della spesa pubblica. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione del non omogeneo orientamento giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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