Nullità della citazione per mutatio libelli deve rispettare invito a dedurre (Corte dei Conti Sez. I App. n. 116 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli elementi essenziali del fatto di cui all’art. 87 c.g.c., la cui corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione è presidiata dalla nullità di quest’ultimo, comprendono l’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) quale componente identificativa della causa petendi. Il passaggio da colpa grave a dolo nell’atto introduttivo, rispetto alla contestazione formulata nell’invito, integra una mutatio libelli inammissibile se non sorretta da elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni ex art. 87 c.g.c., idonei a giustificare il mutamento. La nullità non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata ai sensi dell’art. 90, co. 3, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale per il Lazio aveva contestato, con invito a dedurre, la responsabilità amministrativa di alcuni soggetti per l’illegittimo conferimento di un incarico dirigenziale oneroso presso un ente di diritto pubblico, ravvisando negli atti posti in essere una condotta “quanto meno gravemente colposa”. Nell’atto di citazione, depositato successivamente, il Requirente aveva però ricondotto la condotta dei due principali convenuti a titolo di dolo, aggravando l’addebito originario.
I convenuti eccepivano la nullità della citazione per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 87 c.g.c. La Corte regionale accoglieva l’eccezione, dichiarando la nullità dell’atto introduttivo. La Procura proponeva appello, sostenendo che la nozione di “fatti” di cui all’art. 86, co. 2, lett. e), c.g.c. riguarderebbe soltanto le condotte materiali, non anche l’elemento soggettivo dell’illecito, con la conseguenza che il passaggio da colpa grave a dolo non costituirebbe una violazione del rapporto di corrispondenza tra i due atti.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima centrale d’appello, nel confermare la sentenza impugnata, ricostruisce il sistema dei rapporti tra l’atto preprocessuale e quello introduttivo del giudizio contabile. L’art. 67, co. 1, c.g.c. impone che l’invito a dedurre contenga gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del contributo causale alla realizzazione del danno. L’art. 86, co. 2, lett. e), c.g.c. richiede, per la citazione, l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. L’art. 87 c.g.c. sanziona con la nullità la difformità tra i fatti di cui all’art. 86 e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito.
Il Collegio chiarisce che la corrispondenza richiesta dalla legge non va intesa in termini di coincidenza, ma di continenza logica: l’atto introduttivo può discostarsi dall’invito quando ciò non comporti il superamento del nucleo essenziale della fattispecie contestata. Tale nucleo, come emerge dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 174/2016 e dalla giurisprudenza richiamata, comprende non soltanto la narrazione storica dei fatti, ma anche l’elemento soggettivo che qualifica le condotte, quale componente della causa petendi.
La Corte evidenzia che il passaggio dalla colpa grave al dolo rappresenta un aggravamento sostanziale dell’addebito, che incide sul diritto di difesa del convenuto, il quale ha diritto di interloquire nella fase preprocessuale su tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale. Tale modifica è legittima solo se giustificata da “ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”, ossia da fatti nuovi emersi nella dialettica processuale e non semplicemente dalla rivalutazione degli stessi fatti già contestati.
Nel caso di specie, la Procura non aveva indicato alcun elemento sopravvenuto che giustificasse il mutamento del titolo di imputazione. La Corte osserva che la reiterazione degli atti illegittimi, già valorizzata nell’invito per qualificare la colpa grave, non può fondare il successivo innalzamento a dolo, poiché si tratta di circostanza già conosciuta e dedotta. Il passaggio opera pertanto una mutatio libelli che compromette la funzione di garanzia dell’invito stesso, precludendo ai convenuti anche l’accesso ai riti deflattivi eventualmente applicabili.
L’appello è rigettato: la sentenza di prime cure, che aveva dichiarato la nullità dell’atto di citazione, è confermata integralmente, con compensazione delle spese di lite stante la novità della questione.
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Nota della Redazione
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