Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 63 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il ricorrente ha l’onere di depositare in segreteria, entro il decimo giorno che precede l’udienza, le prove dell’avvenuta notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. L’inosservanza di tale termine è sanzionata dall’art. 111 c.g.c. con l’estinzione del processo. Il giudice rileva la causa estintiva anche quando la pretesa sostanziale risulti riconosciuta in corso di causa, perché l’accertamento del diritto presuppone la valida instaurazione del contraddittorio. La declaratoria di estinzione non comporta condanna alle spese, restando le stesse non liquidabili. Il principio opera sul piano processuale e non investe il merito della domanda di ricalcolo.

Il Fatto

Il ricorrente, finanziere posto in congedo, domandava l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per l’anzianità maturata fino al 31.12.1995.

Nel corso del giudizio il difensore rappresentava che l’INPS aveva riconosciuto la domanda del militare in congedo e dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. L’INPS e il Ministero dell’Economia e Finanza, Comando Generale della Guardia di Finanza, non si costituivano. All’esito dell’udienza il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico non esamina la richiesta di cessazione della materia del contendere e definisce il giudizio sul piano processuale. Il ricorrente non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., che impone di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente la data di udienza.

La norma è richiamata nel suo contenuto letterale e non ammette equipollenti: il deposito delle prove di notifica costituisce un adempimento endoprocessuale autonomo, distinto dalla costituzione e dalla instaurazione del contraddittorio. La sua omissione è espressamente sanzionata dall’art. 111 c.g.c. con l’estinzione del processo.

Il giudice applica quindi la conseguenza estintiva senza valutare l’intervenuto riconoscimento della pretesa da parte dell’INPS. La circostanza, pur rappresentata dal difensore a sostegno della cessazione della materia del contendere, resta sullo sfondo: la decisione si ferma al rilievo dell’onere processuale inadempiuto e non attinge il merito del diritto al ricalcolo.

La declaratoria di estinzione esaurisce il giudizio. Il collegio esclude qualsiasi pronuncia sulle spese, non essendovi condanna e restando le stesse non liquidabili. La segreteria è incaricata degli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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