Indebito pensionistico ripetibile in assenza di legittimo affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 123 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo spirare dei termini regolamentari per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva l’amministrazione del diritto-dovere di recuperare le somme erogate a titolo provvisorio. Il legittimo affidamento del percettore in buona fede, elaborato dalle Sezioni riunite, si valuta in concreto e non in modo automatico, attraverso il decorso del tempo, la percepibilità dell’errore con l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento e il momento di conoscenza degli elementi utili alla liquidazione definitiva. Non sussiste legittimo affidamento se il percettore è stato espressamente informato del carattere provvisorio della liquidazione iniziale e delle ragioni della provvisorietà. Il termine di oltre quattro anni tra liquidazione provvisoria e definitiva non è di per sé irragionevole. La compensazione tra credito e indebito scaturenti dal medesimo rapporto è compensazione impropria o atecnica.
Il Fatto
La ricorrente fruisce di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata dall’INPS in via provvisoria dal 6 maggio 2019. Con comunicazione dell’11 settembre 2024 l’istituto ha accertato un indebito di euro 23.268,48 lordi (15.385,01 netti) per il periodo 6 maggio 2019 – 31 ottobre 2024, iniziandone il recupero rateale.
Con provvedimento del 20 dicembre 2024 l’INPS ha annullato in autotutela l’accertamento: il ricalcolo con il CCNL 2019-2021 ha fatto emergere un credito di euro 6.005,70, compensato con il precedente indebito. La ricorrente ha chiesto dichiararsi l’irripetibilità dell’indebito secondo le Sezioni riunite n. 2/2012/QM, la restituzione delle somme trattenute, la condanna al pagamento del credito di euro 21.390,71 e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il giudizio riguarda le conseguenze economiche della rideterminazione definitiva del trattamento pensionistico inizialmente provvisorio. La Corte ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: dopo Sez. Riun. n. 7/2002/QM, le Sezioni riunite n. 2/2012/QM hanno precisato che il decorso dei termini procedimentali non priva l’amministrazione del diritto-dovere di recupero, ma il contemperamento con l’affidamento del pensionato si sposta su una valutazione concreta, caso per caso, fondata su parametri oggettivi e soggettivi.
Nel caso esaminato la ricorrente è stata espressamente avvertita, con il provvedimento del 15 aprile 2019, del carattere provvisorio della liquidazione, in ragione della necessità di attuare l’art. 1, comma 707, legge n. 190 del 2014. Da tale avvertimento non deriva alcun affidamento rafforzato circa la spettanza di un incremento in sede definitiva: il “conguaglio a suo favore” richiamato è una mera possibilità, legata alla perequazione automatica.
La disposizione richiamata preludeva a una rideterminazione in peius, poiché la sua finalità era porre un limite all’importo complessivo del trattamento in un’ottica di contenimento della spesa previdenziale, secondo la lettura di Sez. III centr. n. 190 del 2024. La differenza tra liquidazione provvisoria e definitiva non discende da un errore dell’amministrazione, ma dall’applicazione di una nuova regola normativa, con il c.d. doppio calcolo.
Quanto al tempo, tra il 15 aprile 2019 e il 24 novembre 2023 sono intercorsi poco più di quattro anni e mezzo: termine ragionevole, in considerazione della necessità di verificare il doppio calcolo per tutti i trattamenti. Il tempo non è sufficiente a generare un affidamento sulla definitività della liquidazione iniziale. L’indebito resta quindi soggetto alla regola generale della ripetibilità.
Le successive rideterminazioni del 2023 e del 2025 costituiscono passaggi del medesimo iter di determinazione del trattamento. Il termine “compensazione” usato dall’INPS richiama la compensazione impropria o atecnica, che opera quando le obbligazioni scaturiscono dal medesimo rapporto giuridico e si risolve in un accertamento contabile del saldo finale, secondo Sez. reg. app. Sicilia n. 62/2025. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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