Cessazione della materia del contendere nella pensione privilegiata GdF (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 150 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, a seguito dell’attività istruttoria, risulti documentalmente provveduto il pagamento di quanto richiesto dal ricorrente, sì che l’interesse azionato non trovi più oggetto. La declaratoria presuppone che la pretesa risulti integralmente soddisfatta dall’Amministrazione per il tramite del materiale probatorio acquisito agli atti. La compensazione delle spese è giustificata dalla sopravvenienza della condotta satisfattiva dell’Ente previdenziale e dall’adesione di entrambe le parti alla richiesta di definizione in tal senso.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, ha adito la Corte dei conti per accertare il proprio diritto a conseguire la pensione di inabilità di privilegio di sesta categoria e a percepire gli arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione. Assumeva di aver ricevuto il decreto di conferimento ma di non aver incassato il trattamento corrispondente, né gli arretrati, né l’aumento di un decimo invocato.
L’INPS, costituitosi, eccepiva l’infondatezza della domanda, allegando di aver dato esecuzione ai decreti attraverso i cedolini di variazione e di aver liquidato gli importi spettanti, con recupero della metà dell’equo indennizzo. La causa è stata rinviata più volte per consentire l’acquisizione del fascicolo amministrativo della GdF e la produzione documentale comprovante i pagamenti.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si è progressivamente ristretto, in ragione dell’attività istruttoria disposta dal giudice. La difesa dell’Ente previdenziale ha fornito precisazioni in ordine alla liquidazione degli arretrati relativi al decreto di conferimento della pensione privilegiata di sesta categoria, comprensivi di interessi legali e al netto del recupero di metà dell’equo indennizzo.
Su richiesta della difesa del ricorrente, la Corte ha poi imposto la produzione dei cedolini comprovanti l’avvenuto pagamento del dovuto. L’INPS ha ottemperato depositando la documentazione richiesta, così offrendo piena prova dell’esecuzione delle prestazioni contestate.
Preso atto dell’ultima produzione, la difesa del ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; l’INPS ha aderito. Il giudice ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria, non residuando alcun interesse alla decisione di merito.
La soluzione processuale consegue alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa in via amministrativa, documentata dagli atti prodotti dall’Ente. La Corte ha definito il giudizio mediante lettura del dispositivo in aula, dichiarando la cessazione e compensando integralmente le spese.
Nota della Redazione
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