Riscatto studi e cessazione della materia del contendere per sopravvenuto ricalcolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 76 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto al riscatto del periodo di studi ai fini del trattamento di quiescenza, la sopravvenuta adozione del provvedimento di riscatto e l’accettazione dell’onere da parte dell’interessato integrano il venir meno dell’interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale la contestazione del diniego opposto dall’ente previdenziale. La compensazione delle spese trova giustificazione nell’acquiescenza prestata dall’amministrazione alla domanda e nella limitazione della pretesa da parte del ricorrente. Resta ferma la dichiarazione di contumacia dell’amministrazione non costituita, stante la regolarità della notifica.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente pubblico collocato in pensione anticipata con il sistema misto a decorrere dal 1° settembre 2019, aveva richiesto all’INPS il riscatto di un corso di studi frequentato presso un conservatorio. Il riconoscimento gli avrebbe consentito, a suo avviso, di superare la soglia di anzianità contributiva utile al 31 dicembre 1995 e di accedere al sistema retributivo. L’INPS aveva respinto l’istanza con provvedimento del 18 luglio 2019, osservando che la normativa vigente non prevedeva il riscatto del corso di studi richiesto.

Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto al riscatto, con condanna delle amministrazioni resistenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Ha invocato l’art. 116, legge n. 416/1974, che per la valutazione degli anni di servizio ai fini del trattamento di quiescenza richiama il d.P.R. n. 1092/1973 e, in particolare, l’art. 13, oltre alle classi di concorso di cui alla legge n. 13/1976. Si è costituito il solo INPS; il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito, pur essendo regolare la notifica.

La Motivazione della Corte

La Corte ha innanzitutto dichiarato la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rilevando la regolarità della notifica del ricorso. La questione di merito concerneva l’accertamento del diritto al riscatto del periodo di studi corrispondente al corso di Didattica della Musica, o in subordine a quello di Pianoforte, ai fini del trattamento di quiescenza.

Nel corso del giudizio l’INPS ha rappresentato che la posizione era stata riesaminata. In particolare, con note dell’11 dicembre 2023, l’ente ha riferito di aver ricalcolato la pensione includendo i diciotto mesi prima non computati e di aver riliquidato il trattamento sulla rata di settembre 2023. La sede competente aveva inoltre evidenziato che il provvedimento di riscatto era stato riesaminato, ma che l’interessato non aveva ancora deciso in che misura accettarlo, poiché il riscatto si concretizza solo con l’effettivo pagamento dell’onere.

Con successive note del 20 dicembre 2023 l’INPS ha trasmesso la documentazione relativa al riscatto e all’accettazione da parte dell’interessato, che ha limitato la richiesta al solo periodo 1977-1978, corrispondente agli studi per il diploma di didattica musicale, con il correlato pagamento. La Corte ha quindi rilevato che il riscatto era stato calcolato secondo la richiesta dell’interessato e che l’onere era stato posto a suo carico.

Su queste basi il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione sulla contestazione del diniego. Quanto alle spese, la Corte le ha compensate, valorizzando l’acquiescenza prestata dall’amministrazione alla domanda di riscatto e la scelta del ricorrente di limitare a un periodo minore la pretesa. Ha inoltre escluso la condanna alle spese di giustizio in ragione della relativa gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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