Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 8 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il ricorrente deve depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza, a norma dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c.. L’inosservanza di tale onere determina l’estinzione del processo, dichiarabile anche in assenza di costituzione dell’ente previdenziale. Il giudice rileva l’inadempimento documentale d’ufficio, senza necessità di eccezione di parte, perché il deposito della prova di notifica costituisce condizione di procedibilità del ricorso. La declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore questione di merito sul diritto al ricalcolo della pensione. Sulle spese non si provvede, non essendosi costituito l’INPS.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione ai sensi dell’art. 54, comma 1, del DPR 1092/73. In particolare, domandava l’attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

L’INPS non si è costituito in giudizio. All’udienza del 13.11.2023, non comparsi i difensori del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione. La questione non riguarda quindi il merito della pretesa previdenziale, ma la regolarità del contraddittorio e l’osservanza degli oneri processuali posti a carico della parte attrice.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico esamina anzitutto la ritualità del giudizio e rileva che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c.. La norma impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

Il mancato deposito della prova documentale della notificazione non è considerato dalla Corte una semplice irregolarità sanabile. Esso incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio e impedisce al giudice di verificare che l’ente previdenziale sia stato messo in condizione di difendersi. Per questa ragione la norma collega espressamente all’inosservanza dell’onere la conseguenza dell’estinzione del processo.

La declaratoria opera d’ufficio, senza che occorra una eccezione dell’INPS. Nel caso di specie l’istituto non si è costituito e ciò non ha alcuna incidenza: la verifica della regolarità del deposito è compito del giudice, che la compie a prescindere dall’attività difensiva delle parti. Il rilievo dell’inadempimento è quindi assorbente rispetto a ogni altra domanda.

La Corte dichiara conseguentemente l’estinzione del processo. Non provvede sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione dell’ente previdenziale. Il principio applicato ha natura strettamente processuale e lascia impregiudicata la possibilità del ricorrente di riproporre la domanda di ricalcolo nel rispetto degli oneri di deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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