Indennità operative dei servizi segreti non rivalutabili in quiescenza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 89 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del d.P.C.m. n. 8 del 1980 in materia di indennità di funzione o operativa degli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza dello Stato, connotate da specialità ed eccezionalità, non sono derogate né tacitamente abrogate dalla riforma generale del sistema pensionistico di cui alla legge n. 335 del 1995. La legge n. 124 del 2007, abrogando la previgente disciplina, ha espressamente fatto salve le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi, consentendo l’ultrattività dell’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980. Ne consegue che le indennità in questione, aventi funzione di rimborso forfetario ed omnicomprensivo dei disagi e dei pericoli connessi all’attività svolta, non integrano la base pensionistica e non possono essere rivalutate ai fini del trattamento di quiescenza. La relativa questione di legittimità costituzionale è infondata.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente ai servizi di informazione e sicurezza dello Stato, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante il calcolo dell’indennità di funzione o operativa prevista dall’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, corrisposta in servizio e non valutata dall’Amministrazione al momento del collocamento a riposo. Ha domandato, di conseguenza, la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle differenze, oltre interessi. In via estremamente subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione.

La resistente si è costituita eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione per la parte relativa alla pretesa restituzione delle somme trattenute, qualificate come illegittima imposizione fiscale, e la prescrizione totale o parziale dei ratei maturati. Nel merito ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Alcuni soggetti hanno poi presentato rinuncia al ricorso, senza che risulti l’accettazione della controparte.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha fatto applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e di celerità del giudizio. Ha quindi scrutinato direttamente il merito, dichiarando il ricorso infondato.

Il presupposto della domanda era l’intervenuta abrogazione dell’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980 da parte dell’art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995. La Corte ha richiamato sul punto la sentenza delle Sezioni riunite n. 2/2018/QM del 29 gennaio 2018, che ha escluso la dedotta abrogazione in sede di decisione su questione di massima.

Le Sezioni riunite hanno anzitutto osservato che le disposizioni del d.P.C.m. n. 8 del 1980, in quanto connotate da specialità, non possono essere derogate da una legge generale successiva, quale quella di riforma pensionistica, né ritenersi tacitamente abrogate per incompatibilità. La natura eccezionale delle funzioni svolte dagli appartenenti ai servizi giustifica una discrezionalità nelle previsioni organizzative, anche per i profili del trattamento giuridico ed economico, e funge da parametro interpretativo delle disposizioni adottate in materia.

Le indennità in questione, ha precisato la Corte, sono volte a coprire, anche con riferimento alla varietà degli apporti personali nelle missioni compiute, i disagi e i pericoli connessi all’attività svolta, e hanno una funzione di rimborso forfetario ed omnicomprensivo di qualsivoglia altro onere sostenuto. Da ciò discende la loro estraneità alla base pensionistica.

Il Giudice unico ha inoltre rilevato che la riforma dei servizi intervenuta con la legge n. 124 del 2007, nel disporre l’abrogazione della legge n. 801 del 1977 e delle disposizioni regolamentari non compatibili, ha espressamente fatto salve, all’art. 44, comma 1, le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza, consentendo così l’ultrattività dell’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, il cui contenuto è stato poi trasfuso negli art. 103 del d.P.C.m. n. 1 del 2008 e art. 105 del d.P.C.m. n. 1 del 2011. Quanto alla questione di costituzionalità, la Corte l’ha ritenuta infondata alla luce della sentenza n. 258/2021 della Corte costituzionale, di cui ha richiamato le argomentazioni. Le spese sono state compensate, in ragione della mancanza di un orientamento consolidato al momento della proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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