Anzianità pensionistica, decorrenza dell’assunzione e soglia dei diciotto anni (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 39 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La soglia di anzianità contributiva di diciotto anni al 31 dicembre 1995, richiesta dall’art. 1, comma 13, della l. n. 335/1995 per l’applicazione del sistema retributivo in luogo di quello misto, non ammette alcuna approssimazione per eccesso: la locuzione “almeno” rafforza il carattere tassativo del limite. Il calcolo dell’anzianità, tuttavia, presuppone l’esatta individuazione della decorrenza giuridica ed economica del rapporto di lavoro, che il giudice accerta dagli atti e non dal dato meramente trascritto dall’ente previdenziale. Ove l’assunzione decorra da un giorno festivo per effetto di una delibera esecutiva, la circostanza, per quanto inusuale, è idonea a fondare il computo del periodo e un legittimo affidamento del lavoratore meritevole di tutela. Il riconoscimento del sistema retributivo opera, in ogni caso, nei limiti dell’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, restando le anzianità successive al 1° gennaio 2012 soggette al sistema contributivo.
Il Fatto
La ricorrente è in pensione anticipata dal 1° settembre 2020 con sistema misto. Il modello 5007 riportava un’anzianità al 31 dicembre 1995 pari a diciassette anni e otto mesi. Rilevata la mancata valorizzazione di alcuni periodi di lavoro presso un Comune, chiedeva la rettifica della posizione contributiva.
L’Inps riconosceva ulteriori quattro mesi, ma manteneva il sistema misto: l’anzianità risultava di diciassette anni, undici mesi e ventinove giorni, inferiore alla soglia. Secondo l’Istituto mancava un solo giorno, perché l’assunzione presso la Provincia era stata computata dal 2 maggio 1978 e non dal 1° maggio. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, la lavoratrice adiva la Corte dei conti, deducendo l’errore di trascrizione dei dati contributivi e, in subordine, l’obbligo di arrotondamento all’annualità intera.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995 prevede il sistema misto, mentre il comma 13 riserva la liquidazione interamente retributiva ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità di almeno diciotto anni. Non è prevista alcuna approssimazione per eccesso, come confermato dalla giurisprudenza d’appello della stessa Corte (Corte dei conti, Sez. I giur. centr. d’app., n. 354/2020; Sez. III giur. centr. d’app., n. 240/2019).
Il calcolo, però, risulta viziato. La delibera della Giunta provinciale aveva disposto l’assunzione con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del provvedimento, fissata al 15 aprile 1978: la decorrenza risale quindi al 1° maggio 1978. Tale data è confermata dalla Provincia e corrisponde alla decorrenza contributiva risultante dall’elenco generale dei contributi.
La fattispecie si distingue da altri casi esaminati, in cui non era stata dimostrata la decorrenza da un giorno festivo (Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, n. 121/2021, confermata da Sez. II giur. centr. d’app., n. 40/2024). Il giudice osserva che un’assunzione con decorrenza dal giorno della Festa dei Lavoratori è inusuale e forse involontaria, e che sarebbe stato più aderente alla normativa sul pubblico impiego (art. 9 del d.P.R. n. 3/1957) far decorrere gli effetti economici dal primo giorno feriale successivo. Gli atti, tuttavia, indicano chiaramente quella data.
Su questa base la Corte riconosce anche un legittimo affidamento della lavoratrice, richiamando i principi costituzionali e civilistici in materia (Corte cost. n. 54/2019; Cass., SS.UU., n. 615/2021). Con l’ulteriore giorno l’anzianità al 31 dicembre 1995 raggiunge diciotto anni, con diritto al sistema retributivo puro.
L’accoglimento è però parziale. L’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011 impone il calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012: la riliquidazione opera quindi solo fino a quella data. L’Inps è condannato a ricalcolare la pensione dal 1° settembre 2020 e a corrispondere le differenze, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio della sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM. Le spese sono compensate, stante la novità della questione e la giurisprudenza non pienamente consolidata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.; nessun provvedimento sulle spese di giustizia per il principio di gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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