Resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere dopo il deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 109 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, attivato dalla Procura regionale ai sensi dell’art. 141 del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza camerale. Quando l’agente contabile deposita i conti giudiziali nel termine perentorio assegnato con decreto e l’ente li trasmette alla Sezione, viene meno l’interesse alla pronuncia richiesta. Il giudizio si estingue pertanto per cessata materia del contendere, con rimessione degli atti al magistrato relatore per il concreto esame dei conti.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, l’assegnazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile di un comune, con riferimento alle annualità 2012-2018, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, in caso di grave e ingiustificato omesso adempimento.
Con decreto n. 36/2023 il giudice ha fissato il termine di sessanta giorni per il deposito dei conti e il successivo termine di trenta giorni per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente alla Sezione. L’amministrazione ha trasmesso i conti entro il termine assegnato; con decreto del 31.1.2024 è stata fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la Procura regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha verificato l’intervenuto adempimento e ha ritenuto che la pretesa avanzata con il ricorso avesse esaurito la propria funzione.
Il giudice richiama il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi. Tali norme ne prevedono la definizione mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica, come previsto dall’art. 144 c.g.c. (richiamato Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020).
Su questa base la Corte ha qualificato il provvedimento come sentenza e ha definito il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, senza statuizione sulle spese. Il dispositivo rimette gli atti al magistrato relatore per il concreto esame dei conti depositati.
Nota della Redazione
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