Finanziamento FSR alle ARPA: necessaria la verifica in concreto della correlazione con i LEA (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 14 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 impone alle Regioni un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, quale normativa interposta che concretizza la competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Il trasferimento di risorse del Fondo sanitario regionale a un’agenzia per la protezione ambientale deve essere correlato, in concreto, allo svolgimento di attività afferenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA), essendo precluso alla Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario finanziare prestazioni non obbligatorie o comunque estranee al perimetro dei LEA. La verifica della correlazione tra risorse assegnate e LEA non può fondarsi su dati generici o su una mera ricognizione astratta delle attività istituzionali dell’ente, ma richiede un accertamento obiettivo e analitico dell’effettiva destinazione delle somme.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Molise ha avviato un’istruttoria sulla gestione contabile dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM) per gli esercizi 2022-2024, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994. L’indagine trae origine da quanto emerso nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Molise per l’esercizio 2022, nel quale era stata dichiarata la non regolarità degli stanziamenti iscritti sul capitolo relativo alla quota di fondo sanitario destinata all’Agenzia, per violazione dell’obbligo di perimetrazione sanitaria di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011.
Il finanziamento dell’ARPAM risulta garantito, oltre che da contributi regionali ordinari, da una quota di 6.000.000 di euro per il 2022 e di 6.500.000 di euro per il 2023 e il 2024, erogata a valere sul Fondo sanitario regionale con decreti del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. La legittimità di tali trasferimenti, fondati su un’interpretazione estensiva dell’art. 20 della legge regionale n. 38/1999, era stata contestata in sede di parifica e la Regione aveva impugnato la decisione dinanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione, che hanno accolto parzialmente il ricorso rilevando un difetto di accertamento in ordine alla concreta correlazione delle attività finanziate con i LEA.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, evidenziando come la legge regionale n. 38/1999, istitutiva dell’ARPAM, abbia subìto una significativa modifica nel 2014, quando il legislatore territoriale ha eliminato il riferimento alla quota del fondo sanitario tra le fonti di finanziamento dell’Agenzia, prevedendo un finanziamento regionale definito annualmente. Ciononostante, gli atti di finanziamento successivi hanno costantemente attinto al perimetro sanitario, utilizzando lo strumento del decreto commissariale per quantificare in misura forfettaria e disancorata da parametri oggettivi l’importo da trasferire all’ente.
Il nucleo centrale della motivazione riguarda l’applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, il quale impone alle Regioni una separata evidenza contabile delle risorse destinate ai LEA. La disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, costituisce un presidio contabile volto a evitare opacità e indebite distrazioni di fondi. La Corte rileva che, nel caso di specie, i decreti di trasferimento sono stati sempre ancorati al generico scopo di “consentire il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ARPA”, senza valorizzare alcun parametro di determinazione che consenta di verificare l’effettiva inerenza delle attività finanziate al perseguimento dei LEA.
Quanto alla natura delle attività svolte dall’Agenzia, la Sezione osserva che l’art. 9 della legge n. 132/2016 definisce i LEPTA come livelli minimi omogenei che il sistema nazionale è tenuto a garantire ai fini degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai LEA. Tuttavia, l’analisi della documentazione prodotta dall’ARPAM evidenzia che una parte delle prestazioni rendicontate, per un ammontare di circa 1.020.343,55 euro nel 2022, 1.168.626,77 euro nel 2023 e 1.352.510,82 euro nel 2024, non risulta correlata ai servizi elencati nel catalogo nazionale delle prestazioni SNPA e quindi ai LEA. La Sezione dubita che l’Agenzia, il cui costo del personale assorbe il 66% dei costi di produzione nel 2024, svolga esclusivamente attività riconducibili ai servizi sanitari, posto che il finanziamento ricevuto rappresenta una quota preponderante del valore della produzione.
In tale contesto, la Sezione richiama i principi affermati dalle Sezioni Riunite con l’ordinanza n. 8/2025, secondo cui non tutte le attività delle agenzie ambientali, sebbene possano avere riflessi positivi sulla tutela della salute, rientrano nella materia sanitaria e sono riconducibili ai LEA. Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2024, ha dichiarato l’illegittimità di normative regionali che prevedono un trasferimento indifferenziato di risorse dal fondo sanitario senza distinguere tra prestazioni afferenti ai LEA e altre attività. La mera natura di ente strumentale operante in ambiti con riflessi sanitari non è sufficiente a giustificare l’allocazione di risorse vincolate al finanziamento delle prestazioni essenziali.
Nota della Redazione
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