Pensione privilegiata per infermità otorinolaringoiatriche da servizio e prescrizione dei ratei (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 113 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la valutazione del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio non è vincolante per il giudice contabile, che può accertare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio sulla base di una consulenza medico-legale disposta d’ufficio. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della rilevanza tabellare presuppone la prova del nesso eziologico tra l’attività di servizio e la patologia, desumibile dal foglio matricolare e dalle condizioni di espletamento del servizio. La pensione privilegiata spetta in misura corrispondente alla categoria di ascrizione, con eventuale maggiorazione sulla pensione ordinaria ai sensi dell’art. 67, quarto comma, d.P.R. n. 1092/1973. I ratei arretrati sono soggetti a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, anche in caso di diniego amministrativo seguito da tardiva azione giudiziaria.
Il Fatto
Un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, collocato in congedo nel 2011, presentava domanda di pensione privilegiata per plurime infermità otorinolaringoiatriche e traumatiche. Il Comitato di Verifica riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle sole patologie traumatiche, negando quella dell’otite cronica destra. La CMO, eseguiti gli accertamenti sulle sole infermità favorevolmente valutate, le riteneva non ascrivibili a categoria. Il dipendente proponeva ricorso, chiedendo l’accertamento della dipendenza dell’infermità otorino e la condanna al riconoscimento del trattamento di privilegio.
Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva; la coniuge ed erede riassumeva il procedimento. L’INPS eccepiva la decadenza ex art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 e la prescrizione dei ratei; il Ministero dell’Interno eccepiva l’infondatezza e, in subordine, la prescrizione quinquennale. Il Giudice Unico disponeva l’acquisizione della documentazione di servizio e un parere al Collegio Medico Legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ritiene di poter affrontare direttamente il merito. La consulenza del CML, acquisita in atti, ricollega eziologicamente la patologia otorino al servizio prestato: i continui turni esterni, le perfrigerazioni e i ripetuti episodi di otite catarrale, documentati dal foglio matricolare fin dal 1983, configurano il nesso causale. Il consulente ascrive la sola infermità otorino alla Tabella A, Categoria 8°, escludendo l’ascrivibilità tabellare della patologia traumatica per carenza di prova sui postumi permanenti.
Il Giudice Unico condivide le conclusioni del consulente, ritenendole fondate su completa rappresentazione dei fatti e prive di vizi logici. Supera così l’accertamento amministrativo del 2013, ribadendo che il parere del Comitato di Verifica non è vincolante nel giudizio di responsabilità contabile. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per la patologia otorino, con eventuale applicazione della maggiorazione ex art. 67, quarto comma, d.P.R. n. 1092/1973.
Respinge invece la pretesa sugli arretrati anteriori al quinquennio. Richiamando la giurisprudenza contabile — Sez. I App. n. 306/2020, Sez. III App. n. 2/2019 e Sez. I App. n. 11/2023 — il giudice applica l’art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall’art. 2 legge 7 agosto 1985, n. 428. Poiché il diritto era stato azionato solo nel 2022 a fronte del diniego del 2013, i ratei anteriori al gennaio 2017 sono dichiarati prescritti.
Sulle somme arretrate liquida l’importo più favorevole tra interessi legali e rivalutazione ISTAT, secondo il principio del cumulo parziale affermato dalle SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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