Rito abbreviato contabile e condanna alle spese del convenuto virtualmente soccombente (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 13 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., la definizione del giudizio ai sensi del comma 8 non esime il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. Le spese vanno poste a carico del convenuto che, avendo aderito alla definizione agevolata, risulta virtualmente soccombente. La condanna alle spese presuppone l’accertamento, dagli elementi probatori in atti, della responsabilità per l’illecito ascritto. Il pagamento della somma concordata e la conseguente declaratoria di definizione del giudizio non elidono l’onere delle spese, che seguono la soccombenza virtuale secondo la giurisprudenza costante della Sezione.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio la convenuta per vederla condannare, in favore di ASST Vimercate, al pagamento di € 39.512,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di colpa grave. L’addebito riguardava l’omessa valutazione, in occasione dell’accesso al pronto soccorso di un presidio ospedaliero, dello stato della paziente e l’omessa proposta della prestazione specifica.

La convenuta ha chiesto la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento di € 11.853,67, pari a circa il trenta per cento del danno prospettato. La Procura ha reso parere favorevole sull’an e sul quantum. Con decreto n. 28 del 4.12.2023 il Collegio ha ammesso la convenuta al rito e fissato il termine per il versamento. La convenuta ha depositato la prova del bonifico e la quietanza dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. La norma impone al giudice di provvedere anche sulle spese di giudizio.

Queste, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della convenuta risultata virtualmente soccombente, secondo la giurisprudenza costante della Sezione, richiamata nel provvedimento in n. 127/2022. Il Collegio fonda tale qualificazione sull’accertamento della responsabilità: dagli elementi probatori in atti, tra cui le risultanze del processo penale, risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.

La decisione chiarisce dunque il rapporto tra definizione agevolata e onere delle spese. L’adesione al rito abbreviato e l’esecuzione del pagamento concordato non neutralizzano la soccombenza virtuale, che resta ancorata all’accertamento della responsabilità e giustifica la condanna alle spese.

Il giudizio è dichiarato definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e la convenuta è condannata al pagamento delle spese, liquidate in € 90,47.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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