Part time verticale ciclico e accredito contributivo integrale nel fondo FS (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 71 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli iscritti al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, transitati con conservazione dell’iscrizione al fondo, beneficiano delle norme di accredito dell’anzianità contributiva proprie dei dipendenti pubblici, e in particolare dell’art. 8, comma 2, legge n. 554/1988, che considera utili per intero, ai fini del diritto a pensione, gli anni di servizio ad orario ridotto. Il riconoscimento integrale dei periodi di part time verticale ciclico non dipende quindi dalla entrata in vigore dell’art. 1, comma 350, legge n. 178/2020, che ha innovato la sola disciplina delle gestioni private e ha richiesto, per i contratti esauriti, un’apposita istanza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare del sistema NoiPA e della trasmissione delle denunce contributive dal 2005, è contraddittore necessario ai sensi dell’art. 160-bis c.g.c. nel giudizio che investa la regolarizzazione di quei flussi. In sede di cognizione piena sul rapporto pensionistico, le domande di riliquidazione con diversa decorrenza, non ancora perfezionatesi nei presupposti costitutivi, sono inammissibili per difetto di previa definizione amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di una società ferroviaria e transitata per mobilità volontaria presso un Ministero, ha optato per la conservazione dell’iscrizione al Fondo speciale FS. Dal gennaio 2000 ha reso la prestazione in regime di part time verticale ciclico, concentrata tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno.

Nel 2019 ha segnalato al datore di lavoro che l’estratto contributivo valorizzava solo dieci mesi per anno, anziché l’intero anno, per i periodi dal 2005 in avanti. Dopo una parziale regolarizzazione per gli anni 2000-2004, ha presentato domanda di pensione anticipata nel gennaio 2021, respinta dall’I.N.P.S. per mancata cessazione dell’attività. Ha quindi cessato il rapporto al 1° maggio 2021 e ottenuto, su nuova domanda, la prestazione con requisiti Quota 100. Ha agito per il ricalcolo della contribuzione e per l’accertamento del diritto alla pensione anticipata dalla data di cessazione.

La Motivazione della Corte

Il giudizio pensionistico non ha struttura impugnatoria, ma è diretto all’accertamento del diritto a pensione, estendendosi a tutte le questioni sull’an e sul quantum; i vizi procedimentali rilevano solo se incidono su quel diritto, ai sensi degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934. Le controversie sul Fondo FS spettano alla giurisdizione contabile (richiamate Cass. Sez. un. n. 10618 del 1996 e n. 573 del 2003).

Respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del M.E.F., la Corte rileva che la Direzione dei Sistemi Informativi gestisce il sistema NoiPA e, dal 2005, trasmette all’I.N.P.S. le denunce contributive al posto del datore di lavoro. L’I.N.P.S. è solo soggetto ricevente dei flussi UniEmens. Da qui la conferma dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 160-bis c.g.c.

Nel merito, il passaggio ministeriale secondo cui, prima del 2021, i periodi di part time verticale non erano utili ai fini del diritto a pensione non è condivisibile. L’art. 8, comma 2, legge n. 554/1988, letto con il d.P.C.M. n. 117/1989, già imponeva di considerare interamente utili quegli anni per gli iscritti ai Fondi speciali FS ed ex Ipost. La stessa circolare I.N.P.S. n. 74/2021, al paragrafo 4, esclude adeguamenti per tali iscritti, perché l’estratto conto è già inclusivo del tempo non lavorato. La novella del 2020 ha inciso sulle gestioni private e, per i contratti esauriti, ha richiesto una domanda, requisito comunque soddisfatto dalle plurime istanze della ricorrente.

Va pertanto dichiarato il diritto alla ricostituzione della posizione assicurativa per il periodo 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2020, mediante rettifica dei flussi telematici, con condanna del M.E.F. e dell’I.N.P.S. agli adempimenti di rispettiva competenza e liquidazione del corretto trattamento, con differenze e rivalutazione.

Le ulteriori domande sono inammissibili. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. impone che l’intervento del giudice segua la pronuncia o il prolungato silenzio dell’amministrazione sul punto: i provvedimenti di reiezione non hanno affrontato la ricostituzione della pensione in godimento. La contestazione sulla ricongiunzione introduce circostanze nuove, estranee al thema decidendum fissato negli atti introduttivi, e difetta l’interesse ad agire attuale. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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