Silenzio dell’INPS sulla pensione privilegiata e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 157 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sopraggiunto soddisfacimento della pretesa del ricorrente, consistente nella liquidazione della pensione privilegiata richiesta, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato per l’accertamento del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. Venuto meno l’interesse a una pronuncia di accertamento e di condanna, il giudice dichiara estinto il giudizio. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione del comportamento collaborativo tenuto dall’ente previdenziale, che abbia dato impulso alla definizione del procedimento amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, già Direttore Coordinatore Speciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quiescenza, ha presentato il 7 marzo 2019 domanda all’INPS di trattamento pensionistico di privilegio per le infermità riconosciute con appositi decreti ministeriali, previa acquisizione dei favorevoli pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Lamentando il mancato espletamento del procedimento nel termine previsto dal d.P.R. n. 461/2001, ha notificato in data 27 aprile 2023 diffida e messa in mora all’Istituto e al Ministero dell’Interno, con assegnazione di un termine di sessanta giorni.
Spirato inutilmente il termine, il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto e la condanna delle amministrazioni alla liquidazione del trattamento, con ratei maturati, interessi e rivalutazione, oltre alla classificazione tabellare delle infermità. Ha chiesto in via istruttoria l’acquisizione di un parere medico legale.
La Motivazione della Corte
Nella memoria depositata l’8 maggio 2024 il ricorrente ha rappresentato di essere stato sottoposto ad accertamento medico legale, conclusosi con verbale che ha giudicato le patologie ascrivibili alla Categoria 8^, Tabella A, annessa al d.P.R. n. 834/1981, ai fini della misura del trattamento di privilegio a vita, insistendo nelle conclusioni.
Costituitosi il 10 maggio 2024, l’INPS ha dichiarato che il procedimento amministrativo era stato completato e che l’Istituto era stato posto in grado di liquidare la pensione privilegiata, con interessi e arretrati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate. All’udienza del 21 maggio 2024 il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio, avendo l’INPS preannunciato la liquidazione con la rata di luglio; l’Istituto si è rimesso alla decisione del giudice.
Il giudizio è stato rinviato al 24 settembre 2024. In quella sede il difensore dell’INPS ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate. La Corte, rilevato dalla documentazione prodotta che l’INPS ha liquidato la pensione come da domanda del ricorrente, ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il giudice ha reputato equo disporne la compensazione, valorizzando il comportamento collaborativo dell’ente previdenziale. Il dispositivo dichiara pertanto estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate.
Nota della Redazione
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