Riliquidazione pensionistica ex art 54 dPR 1092/1973 e cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 84 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la riliquidazione del trattamento secondo il criterio di quantificazione annua dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, la cessata materia del contendere va dichiarata quando l’INPS abbia integralmente accolto in via amministrativa la domanda, procedendo alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati in applicazione del principio fissato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. L’accoglimento in sede amministrativa esaurisce l’interesse del ricorrente e priva di oggetto la domanda giudiziale. La declaratoria presuppone la prova dell’intervenuta riliquidazione, che l’ente deve allegare in modo specifico. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità della vicenda e dal soddisfacimento sostanziale della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico in quiescenza appartenuto al Corpo dei Vigili del Fuoco, era stato collocato a riposo con il sistema misto retributivo/contributivo, avendo maturato al 31.12.1995 un servizio utile superiore a quindici anni e inferiore a diciotto.
Dopo aver presentato istanza amministrativa, ha chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento della pensione con la percentuale di rendimento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza dal collocamento in quiescenza. A sostegno ha invocato la giurisprudenza contabile favorevole, in particolare la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. L’INPS, costituendosi, ha eccepito di aver già riliquidato la pensione con arretrati secondo quel criterio e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico, esclusa l’esistenza di questioni preliminari, affronta direttamente il merito. La verifica è concentrata sulla sopravvenuta soddisfazione della pretesa in sede amministrativa.
La domanda giudiziale era diretta a ottenere la riliquidazione del trattamento previdenziale sulla base dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Secondo il giudice, quella pretesa è stata integralmente accolta dall’INPS, che ha applicato il principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Il thema decidendum risulta così esaurito.
Il giudice non si limita all’affermazione dell’ente, ma ne verifica il supporto probatorio. L’INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione, di aver proceduto alla riliquidazione con decorrenza 1.6.2020 e al pagamento degli arretrati, come risulta dall’allegato prodotto nel fascicolo di parte. La prova documentale dell’intervenuto adeguamento è quindi il presupposto della declaratoria.
Su queste basi la domanda non ha più oggetto e va dichiarata la cessata materia del contendere. Il giudice dispone la compensazione delle spese del giudizio, ravvisando giusti motivi nella condotta dell’ente, che ha riconosciuto la pretesa prima della decisione.
Nota della Redazione
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