Agenzie STA non sono sub-agenti contabili nel conto delle targhe (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 42 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Agenzie-STA, abilitate allo Sportello Telematico dell’Automobilista, non assumono la qualifica di sub-agenti contabili e non sono tenute a rendere un proprio conto giudiziale. Esse ricevono le targhe senza previo esborso del corrispettivo, le detengono per conto dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione e operano su delega, sotto la supervisione del consegnatario. Il funzionario dell’Ufficio mantiene il carico contabile e risponde nel giudizio di conto; la presentazione dei sub-conti è superflua perché duplicherebbe dati già in possesso del consegnatario, acquisibili tramite i sistemi informatici. Il conto del consegnatario è pertanto ammissibile anche in assenza dei conti delle Agenzie.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile in servizio presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno, quale consegnatario delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore per l’esercizio 2019. Il conto risulta depositato nei termini, parificato dal dirigente dell’Ufficio e munito del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Il magistrato istruttore, con la propria relazione, ha prospettato l’inammissibilità del conto per mancata allegazione dei conti giudiziali delle Agenzie-STA, qualificate come sub-agenti contabili. Ha inoltre segnalato ulteriori criticità: eccesso delle rimanenze di targhe con oneri anticipati dall’Erario, assenza di tracciabilità delle targhe non assegnate, distrutte o smarrite, carenza di riscontro sostanziale sui versamenti degli utenti e mancata registrazione delle targhe riconsegnate a seguito di radiazione dal P.R.A. L’Amministrazione ha replicato con memoria e in udienza, chiedendo la declaratoria di regolarità con discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura di inammissibilità, il cui accoglimento assorbirebbe gli altri profili. Il rilievo è privo di pregio. Le Agenzie-STA sono state abilitate a operare nell’ambito dello Sportello Telematico dell’Automobilista istituito dal D.P.R. n. 358/2000; hanno in custodia i lotti di targhe distribuiti dagli Uffici provinciali, senza pagamento anticipato del corrispettivo, che l’utente versa solo al rilascio della singola targa.

La qualificazione di tali soggetti come sub-agenti contabili ha dato luogo a soluzioni non univoche. Il Collegio osserva che, trattandosi di stampati a rigoroso rendiconto, la targa non può essere discaricata fino all’effettivo utilizzo e resta in carico all’agente contabile, principale o secondario. Le Agenzie, tuttavia, sono equiparabili ai cassieri, impiegati o commessi di cui l’agente contabile si avvale: ricevono le istanze, verificano la documentazione, accertano i pagamenti e rilasciano le targhe, ma operano non in proprio, bensì per conto dell’Amministrazione.

Il Collegio richiama l’orientamento della Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, sentenza n. 73/2019, che configura le Agenzie come semplici incaricate o delegate degli Uffici della Motorizzazione, detentrici delle targhe per conto di questi e tenute a rendere ragione continuativamente al consegnatario. Il rapporto assume rilievo interno e amministrativo; non si configura una gestione contabile secondaria, autonoma e separata rispetto a quella principale.

Il funzionario dell’Ufficio conosce esattamente quante e quali targhe ha consegnato a ciascuna Agenzia e ne controlla la gestione tramite le maschere ALSA e ALNZ del sistema SIMOT, che rendono ogni targa tracciata e verificabile. In tale contesto la presentazione dei sub-conti è superflua, perché duplica dati già disponibili. Il conto è quindi dichiarato ammissibile, come richiesto dalla Procura regionale in udienza.

Passando ai profili di merito, la Corte ritiene condivisibili i chiarimenti dell’Amministrazione. Sulla giacenza di circa ottomila targhe a fine esercizio, rilevano la cadenza trimestrale delle forniture del Poligrafico e l’esigenza di scorte per le Agenzie del territorio: non si configura alcun danno erariale, essendo le targhe destinate all’utilizzo immediato nell’esercizio successivo previo versamento dei corrispettivi. Sulla tracciabilità, il sistema SIMOT consente di individuare le targhe non cedute e i lotti di provenienza; nel conto non risultano targhe smarrite o distrutte. Sui versamenti, i controlli analitici dei bollettini postali, anteriori all’entrata a regime di PagoPA, risultano confermati. Sulle targhe radiate dal P.R.A., le stesse non costituiscono materiale a valore e seguono l’iter di smaltimento come rifiuti speciali. Il pareggio documentale è conseguito e il conto è dichiarato regolare, con discarico dell’agente contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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