Conto giudiziale del consegnatario per debito di vigilanza e improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 72 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, cioè quando gestisca un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, che connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni assegnati ai singoli uffici e sulla gestione delle scorte di uso immediato, configura la figura dell’agente amministrativo e non quella dell’agente contabile. In tal caso mancano i presupposti normativi per la resa del conto e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile. La mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino secondo il modello di legge.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione del consegnatario dei beni mobili di un Comune marchigiano per l’esercizio finanziario 2013. Il funzionario aveva trasmesso il conto all’Amministrazione con ampio ritardo e l’ente lo aveva depositato presso la Sezione giurisdizionale nel maggio 2023, senza allegare la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c.
Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore aveva rilevato che l’atto, pur redatto sul modello conforme al D.P.R. n. 194/1996, si risolveva in una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario, tra i quali non erano individuabili quelli riferibili a una gestione per cui configurarsi un debito di custodia. Il consegnatario, nella memoria per l’udienza, ha condiviso i rilievi e ha chiesto dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto, non sussistendo a suo carico alcun debito di custodia ma di mera vigilanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, a norma del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama poi l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 e qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La distinzione tra le due figure è netta. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza attiene invece alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e alla gestione delle scorte di uso immediato, nei limiti funzionali alle esigenze dell’ufficio.
La Corte precisa il criterio di confine: se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. Restano esclusi i beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Sul punto richiama la giurisprudenza contabile, tra cui Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso consegnatario ha condiviso i rilievi istruttori.
Gravava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, la Corte dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.