Responsabilità erariale da attività transattiva e insussistenza della colpa grave (Corte dei Conti Sez. I App. n. 90 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale conseguente alla gestione di una vicenda transattiva, la valutazione dell’elemento psicologico va condotta con riguardo alle concrete condizioni operative in cui il management ha agito. La superficialità nella preventiva istruttoria sull’effettiva esposizione debitoria da transigere, per quanto censurabile, non integra la colpa grave allorché l’accordo risulti finanziariamente sostenibile e conveniente, non sia stata la sua approvazione a determinare il parziale inadempimento e la scelta transattiva sia imposta dall’esigenza di non procrastinare ulteriormente per la crescente esposizione debitoria dell’ente. Ai fini del giudizio di gravame è ammissibile la motivazione per relationem, purché dalla lettura congiunta delle due sentenze emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente sui motivi di impugnazione.
Il Fatto
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha convenuto in giudizio i vertici di un’azienda sanitaria provinciale — direttore generale, direttore amministrativo e responsabile dell’area legale — per far valere la loro responsabilità amministrativo-contabile in relazione a una complessa vicenda di gestione transattiva del contenzioso intercorso con una società di factoring.
Secondo la tesi requirente, da un primo accordo bonario approvato con delibera e non interamente eseguito dall’azienda, e dalla successiva stipula di una seconda transazione a condizioni più onerose, sarebbe derivato un danno erariale di oltre tre milioni di euro, per maggiori somme corrisposte a titolo di interessi legali. Il primo giudice ha respinto la domanda per assenza di colpa grave. Il Procuratore ha proposto appello, censurando la non adeguata ponderazione dell’elemento psicologico e la carenza di istruttoria preventiva sulla esigibilità dei debiti transatti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara l’estinzione del processo nei confronti di uno degli appellati, deceduto nelle more, ai sensi delle disposizioni del codice di giustizia contabile, ravvisandone i presupposti. Nel merito, l’appello è infondato.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, così che dalla lettura di entrambe le decisioni emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente.
La Sezione condivide allora le considerazioni del primo giudice: la transazione originaria, benché di cospicuo importo, era sostenibile finanziariamente e non fu tale circostanza a determinare il parziale inadempimento; l’accordo era anche conveniente, abbattendo di molto l’importo del debito a titolo di interessi; la clausola risolutiva espressa, nonostante il nomen iuris, operava solo previa diffida; nessun rimprovero poteva muoversi a due appellati per la fase esecutiva, essendo cessati dall’incarico prima.
Assume rilievo decisivo la difficile congiuntura operativa: l’ingente esposizione debitoria e la continua soccombenza a fronte di molteplici azioni esecutive imponevano di non procrastinare la soluzione transattiva, mentre gli allegati alla transazione iniziale documentano una istruttoria, quantomeno embrionale, sull’esistenza dei debiti. La superficialità ravvisabile nella condotta dei prevenuti non appare pertanto assolutamente ingiustificabile, sì da trasmodare in colpa grave rilevante in sede giurisdizionale.
Quanto all’appellato deceduto, la Corte reputa preminente, allo stato degli atti, l’efficacia causale della sua condotta asseverativa, ma rileva l’assenza dei presupposti normativi per il subentro degli eredi nell’obbligazione risarcitoria. La sentenza è confermata, con condanna dell’azienda sanitaria alla rifusione delle spese di difesa in favore degli appellati, in ragione della loro definitiva assoluzione nel merito.
Nota della Redazione
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