Improcedibile il conto del consegnatario per solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 79 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e degli artt. 11, 12 e 23 del D.P.R. n. 254/2002, non è tenuto alla resa del conto giudiziale il consegnatario che abbia in consegna beni per solo debito di vigilanza. L’obbligo di conto presuppone la qualifica di agente contabile e un debito di custodia, che ricorre quando il consegnatario gestisca un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati alle scorte operative dell’amministrazione. Il debito di vigilanza si esaurisce nella mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e nella gestione delle scorte assegnate all’ufficio per uso immediato. In difetto di tale obbligo il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche è investita del giudizio di conto nei confronti di una consegnataria di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2013. Il magistrato incaricato dell’istruttoria rileva che il conto, redatto secondo il modello di cui al D.P.R. n. 194/1996, elenca 119 beni mobili senza indicare quelli per i quali fosse configurabile un debito di custodia, ricomprendendo voci che costituivano immobilizzazioni del patrimonio dell’ente. Da qui la richiesta di sottoporre al Collegio, in via preliminare, la questione di ammissibilità e procedibilità del conto.
La consegnataria eccepisce che il conto era stato redatto e depositato per errore, non essendo configurabile a suo carico alcun debito di custodia ma solo di mera vigilanza, e chiede dichiararsi l’improcedibilità. Il Pubblico Ministero conclude nello stesso senso, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo di conto giudiziale coloro i quali hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Sul piano regolamentare richiama il D.P.R. n. 254/2002, che riserva la resa del conto ai consegnatari per debito di custodia — qualificati come agenti contabili — e ne esclude i consegnatari per debito di vigilanza, qualificati come agenti amministrativi.
La distinzione è ricostruita secondo la consolidata giurisprudenza. Il debito di custodia implica che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte assegnate all’ufficio e destinate all’uso immediato.
Applicando tali criteri, il Collegio rileva che l’attività svolta dalla consegnataria non comportava alcun debito di custodia, ma di mera vigilanza. La circostanza è ammessa dalla stessa interessata, che ha escluso di aver gestito alcun magazzino o deposito dell’ente.
Su queste basi, richiamata la giurisprudenza in materia (ex multis, Sezione Calabria n. 313/2020, Sezione Veneto n. 217/2018, Sezione Abruzzo n. 102/2015), il giudizio è dichiarato improcedibile, non essendo ravvisabile in capo alla consegnataria la sussistenza di un obbligo di resa del conto giudiziale.
Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 il Collegio dispone la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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